Graduazione delle colpe nel sinistro stradale (Cassazione civile, sez. III, 03/11/2023, n.30691).

Svolta a sinistra e scontro mortale con il motociclo proveniente dalla direzione opposta.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e riteneva ascrivibile alla vittima il maggior grado di colpa concorrente, nella misura dell’80%, in considerazione della elevata velocità tenuta.

La Corte d’Appello di Firenze ha confermato tale decisione rigettando:

a) la richiesta di nomina di c.t.u. volta a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, onde accertare la condotta di guida tenuta dai due conducenti;

b) la censura volta a contestare la graduazione delle colpe, ritenuta correttamente operata sul rilievo che il motociclista era risultato viaggiare “ad una velocità che era quasi prossima al doppio del consentito”.

I congiunti del motociclista deceduto propongono ricorso in Cassazione. Denunciano omessa ammissione di C.T.U. e mancanza di adeguata e sufficiente motivazione sul punto.  Con la seconda censura lamentano: a) l’erronea applicazione dei principi in tema di causalità, in relazione alla rilevanza attribuita alla violazione da parte della conducente della autovettura della regola cautelare che impone di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra; b) una carente motivazione sulle ragioni del riparto delle responsabilità, tenuto conto anche della regola cautelare che imponeva al conducente della vettura di prefigurarsi l’eccessiva velocità del motoveicolo, in quanto fattore non eccezionale né imprevedibile; c) la violazione dell’art. 2054 c.c., comma 2, in virtù del quale la Corte di merito, “non essendo riuscita a determinare in maniera legittima la reale portata del contributo causale dei due protagonisti” avrebbe dovuto applicare la presunzione di pari concorso di colpa, e non procedere alla graduazione delle colpe. Con il terzo motivano censurano l’errata liquidazione dei danni.

Il primo motivo è inammissibile. La mancata ammissione di richiesta istruttoria non integra vizio di violazione di legge sostanziale.  La Corte d’Appello ha motivato il rigetto della richiesta di C.T.U. proprio in ragione della ritenuta irrilevanza della stessa alla luce degli elementi della acquisita consulenza tecnica espletata in sede penale.

Anche il secondo motivo è inammissibile. In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del Giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla eventuale graduazione delle colpe, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato della Corte di Cassazione, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

I ricorrenti non evidenziano quale regola cautelare sia stata violata,  ma si limitano a porre un diverso apprezzamento della valutazione di merito della maggior o minore gravità del contributo causale, in relazione ad una diversa ricostruzione delle condotte dei due protagonisti.

Infine, anche il terzo motivo è inammissibile, perché non prospetta elementi idonei a contrastare le affermazioni contenute nella sentenza (di primo grado).

Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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