Infortunio mortale dell’operaio alla macchina blocchettatrice

0
Infortunio mortale dell'operaio alla macchina blocchettatrice

Infortunio mortale dell’operario (Cassazione civile, sez. III, 15/11/2023, n.31869).

Operaio addetto alla macchina blocchettatrice, utilizzata per la produzione di blocchetti di cemento, vittima di infortunio mortale.

Uno dei dipendenti della Società produttrice di blocchetti di cemento armato, rimaneva vittima di un infortunio mortale mentre era addetto alle lavorazioni presso la macchina cd. Blocchettatrice.

Nel procedimento penale, il Tribunale di Terni condannava il capo cantiere e il legale rappresentante della Società datrice al pagamento della somma di un miliardo e quattrocento milioni di lire in favore degli eredi. La sentenza penale di primo grado veniva confermata in appello, per quanto concerneva le statuizioni civili.

l’INAIL chiedeva alla Società datrice il rimborso delle somme erogate ai congiunti del lavoratore deceduto, per oltre trecento settanta milioni di Lire. Successivamente i due condannati stipulavano un atto di transazione con la vedova del lavoratore, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, e in tale accordo veniva previsto il pagamento dilazionato della somma pattuita.

La Società datrice chiedeva alla Compagnia assicuratrice  la liquidazione dell’indennizzo ai sensi della polizza stipulata. La richiesta veniva negata e la Compagnia veniva chiamata a giudizio. Il Tribunale di Terni, con sentenza del 09/02/2017, nel contraddittorio con la compagnia assicuratrice, rigettava la domanda e l’impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia è stata rigettata con sentenza n. 401 del 2019. Avverso la sentenza della Corte territoriale viene instaurato ricorso in Cassazione.

Viene censurata la sentenza per i seguenti motivi:

I)  omessa valutazione di un fatto decisivo consistente nell’esistenza di un debito a carico della Società datrice: la Corte territoriale avrebbe errato, perché ha omesso di considerare che la società datrice era debitrice dei congiunti del lavoratore deceduto e che la transazione era stata stipulata anche dal legale rappresentante;

II) inesatta interpretazione delle clausole della polizza in punto di lavorazioni e ambiti lavorativi coperti dall’assicurazione : la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato le norme sull’interpretazione del contratto, in particolare con riferimento all’individuazione del luogo ove l’evento mortale si era verificato.

Il primo motivo di ricorso della datrice viene dichiarato inammissibile. Viene posta la censura di omesso esame senza evidenziare alcun fatto diverso rispetto a quelli di cui alle sentenze di primo e di secondo grado, che hanno ampiamente esaminato la questione della transazione intercorsa con la moglie del lavoratore deceduto.

Il secondo motivo è aspecifico poiché si limita a una diversa lettura (o interpretazione) delle clausole contrattuali della polizza e inoltre non coglie nel segno, posto che la polizza assicurativa faceva esclusivo riferimento a lavori nell’ambito di cantieri ossia a ambiti lavorativi esterni a quelli propri dell’azienda assicurata, laddove, invece, l’infortunio mortale avveniva  sulla macchina blocchettatrice in un sito di pertinenza della stessa datrice.

Il terzo motivo è inammissibile, sia per la compiuta motivazione operata dalla Corte d’appello, sia per la carenza di specificità del motivo stesso e sia, infine, perché la motivazione rispetta i principi, cui la Cassazione dà continuità, secondo cui “la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”;

Per tali ragioni il ricorso della società datrice viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Frattura al polso della bambina durante l’attività didattica

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui