Sulla tardività dell’impugnazione incidentale si pronuncia la Suprema Corte nella decisione in esame (Cassazione civile, sez. III, 03/01/2024, n.97).
La vicenda
I genitori del ragazzo minorenne deceduto, innanzi al Tribunale di Napoli, citano il proprietario dell’autocarro su cui si trovava lo stesso e Fondiaria-Sai S.p.A., oltre al proprietario e relativa assicurazione dell’autocarro responsabile del sinistro.
Il ragazzo era terzo trasportato su un autocarro di proprietà del datore di lavoro e il sinistro era stato determinato dal tamponamento da parte di altro autocarro, carico di materiali infiammabili. Al giudizio partecipavano anche i genitori di altri due minori rimasti feriti dal sinistro stradale. Il Tribunale, con sentenza di data 5 maggio 2016, accoglieva parzialmente le domande proposte da entrambe le parti attrici.
Con sentenza del 12 giugno 2020, la Corte d’appello di Napoli accoglieva l’appello proposto dai genitori del ragazzo defunto e rigettava quello incidentale considerando le notifiche nulle.
Osservava la Corte territoriale, per quanto qui di interesse, che la seconda impugnazione, essendo di natura incidentale, doveva essere proposta mediante comparsa da depositare nel termine di giorni venti prima dell’udienza di comparizione fissata nella citazione. Precisava che la citazione per l’udienza del 18 aprile 2017 non era nulla, come erroneamente ritenuto, per la reputata violazione del termine minimo a comparire di novanta giorni, perché rispettosa del termine di sessanta giorni di cui all’art. 163-bis c.p.c., applicabile ratione temporis, sicché si trattava di tardività dell’impugnazione incidentale proposta dai genitori dei ragazzi feriti, con l’atto di appello notificato il 5 giugno 2017 e depositato il 12 giugno 2017, perché oltre il termine di cui all’art. 343, comma 1, c.p.c.
Il ricorso in Cassazione
Osserva la parte ricorrente che erroneamente è stata dichiarata la contumacia di A.R., il quale era deceduto in data 30 gennaio 2013 e che l’errore aveva determinato la dichiarazione di tardività dell’impugnazione. Inoltre, deducono che i Giudici di Appello non avrebbero considerato la nuova prima udienza fissata con ordinanza del Collegio per il 10 ottobre 2017, con la nuova notifica effettuata in data 20 aprile 2017, consentendo così la proposizione di appello incidentale entro il 20 settembre 2017, da cui emergerebbe la tempestività dell’appello notificato dai ricorrenti in data 5 giugno 2017.
Le censure non vengono accolte.
Con riferimento alla morte di A.R. nel corso del giudizio di primo grado, viene rammentato che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comporta che è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso il difensore costituito, ai sensi dell’art. 330, primo comma, c.p.c.
Al riguardo gli Ermellini sottolineano di non comprendere la causalità di quanto viene denunciato ai fini dell’intempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione da parte dei ricorrenti.
Per quanto concerne la circostanza della nuova prima udienza fissata per il 10 ottobre 2017, il fatto non rileva alla luce della ratio decidendi, non specificatamente impugnata dalla parte ricorrente, secondo cui il rapporto processuale si era validamente instaurato sulla base della citazione di data 26 gennaio 2017 per l’udienza del 18 aprile 2017, per cui è in base a tale rapporto processuale che la Corte territoriale ha ritenuto ci fosse tardività dell’impugnazione incidentale proposta dai ricorrenti.
Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese di giudizio.
Avv. Emanuela Foligno