Il Medico non fornisce adeguata assistenza nel decorso post-operatorio al paziente nonostante la sintomatologia ingravescente. In Appello è condannato per omicidio colposo e la Cassazione conferma la correttezza del giudizio di secondo grado (Cassazione Penale, sez. IV, 13/11/2023, dep. 13/02/2024, n.6286).

La vicenda

Corte di Appello di Cagliari, come il Tribunale di Oristano, ha riconosciuto il Medico colpevole del reato di omicidio colposo ai danni del paziente sottoposto a intervento chirurgico di video laparo-colicistectomia presso la Casa di Cura Madonna del Rimedio di Oristano.

L’imputato, quale Medico che aveva avuto in cura il paziente nei giorni successivi all’intervento, non ne aveva seguito adeguatamente il decorso post-operatorio. Questo nonostante una sintomatologia ingravescente di dolori addominali e febbre, resistente alle terapie farmacologiche somministrate, anomala e non coerente con la natura e le caratteristiche del trattamento chirurgico somministrato che avrebbe richiesto, per la sua semplicità, un ricovero precauzionale non superiore a due giorni.

La situazione ingravescente del paziente avrebbe invece richiesto un attento monitoraggio delle condizioni cliniche, una adeguata ispezione dell’addome e comunque la sottoposizione del paziente a esami diagnostici routinari (quali una ecografia dell’addome) che avrebbero consentito di diagnosticare la complicanza iatrogena (perforazione intestinale e conseguente peritonite stercoracea) e di sottoporre il paziente a nuovo intervento.

Il paziente decedeva dopo cinque giorni dal primo trattamento chirurgico per le complicanze settiche della peritonite.

L’imputato aveva assistito il paziente nel decorso post-operatorio nelle giornate del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2015, e i Giudici di appello hanno escluso la ricorrenza di un decorso causale alternativo, valorizzando la diagnosi del personale sanitario dell’ospedale di Sassari dove il paziente era stato trasferito per essere sottoposto a nuovo intervento chirurgico, il quale aveva riscontrato “addome acuto da perforazione intestinale” e aveva proceduto alla sutura della perforazione del colon. Tale ricostruzione era coerente con le conclusioni dei Consulenti del P.M., e trovava riscontro nel referto medico all’esito dell’unico esame diagnostico eseguito sul paziente presso la casa di cura Madonna del Rimedio.

Inoltre, i Giudici davano atto della prevedibilità in concreto del fenomeno settico che si stava sviluppando ed evidenziavano, sotto il profilo probabilistico, che la percentuale di successo di un tempestivo intervento chirurgico risultava ampiamente rassicurante, mentre sotto il profilo della credibilità logica, ponevano in rilievo che il paziente era persona giovane, in salute, non affetto da altre patologie, che non ricorrevano decorsi causali alternativi e i Medico era stato in grado di apprezzare, ben entro il periodo di sicurezza, e cioè fin dalla prima mattina del giorno 31 gennaio 2015, la sintomatologia ingravescente e l’insorgenza di febbre.

Il Medico ricorre in Cassazione, ma le sue censure sono infondate.

Preliminarmente gli Ermellini osservano che è loro compito accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la migliore ricostruzione dei fatti.

In altri termini, la Cassazione deve verificare se la sentenza impugnata sia coerente con una valutazione di logicità giuridica della fattispecie nell’ambito di una adeguata opinabilità di apprezzamento.

Ciò ammentato, i Giudici di Appello hanno reso una decisione corretta, avendo in primo luogo rappresentato la implausibilità dei decorsi alternativi causali prospettati dalla difesa dell’imputato soltanto nei motivi di impugnazione in appello, in presenza di elementi sintomatici, diagnostici e clinici manifestatisi in epoca di poco successiva all’intervento chirurgico cui era stato sottoposto il paziente, che ponevano l’insorgenza di processo infettivo in relazione con una lesione iatrogena dell’intestino.

È corretta la ricorrenza di una relazione causale tra la condotta contestata al Medico con l’evento morte. La Corte di Appello ha sviluppato correttamente l’accertamento del nesso di causalità selezionando dapprima, sul piano generalizzante, la legge scientifica di copertura applicabile al caso concreto e procedendo poi, sul piano individualizzante, ad una verifica congiunta delle generalizzazioni causali, da un lato, e delle contingenze fattuali, dall’altro, al fine di pervenire alla esclusione dell’incidenza sul caso specifico di fattori interagenti in via alternativa.

Conclusivamente, la sentenza impugnata è pienamente conforme alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di colpa medica, il nesso di causalità tra l’omessa diagnosi e il decesso di un paziente deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica fondando, oltre che su un ragionamento deduttivo basato su leggi scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo elaborato sull’analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto”.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui