In un contesto condominiale è necessario che i rumori siano idonei a violare la quiete degli occupanti di tutto il condominio, o quantomeno della maggior parte di essi

Mediante schiamazzi e rumori (spostamenti di sedie, cadute di oggetti sul pavimento) e abusando di strumenti sonori (musica a volume elevato), anche in orario notturno, disturbava il riposo di due condomini. Con tali motivazioni un soggetto veniva condannato in primo grado per il reato di ‘disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone’ ai sensi dell’articolo 659 del codice penale. Il giudice in particolare,  si era basato sulle dichiarazioni della persona offesa che erano apparse “lineari, precise e coerenti”; secondo il Tribunale, inoltre, i rumori prodotti dall’imputato avevano superato la soglia della normale tollerabilità, tanto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine.
Il condannato aveva quindi impugnato la pronuncia davanti alla Corte d’Appello di Cagliari sostenendo che in primo grado non fosse stata adeguatamente valutata l’attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese, che erano state assunte quali unica fonte di prova. Inoltre, a suo dire, il reato in esame non poteva dirsi integrato in quanto il disturbo contestato non era stato arrecato a una pluralità di persone, ma era stato lamentato solamente dalle due persone che avevano agito in giudizio. Infine, secondo l’appellante, il fatto che i rumori fossero da ritenere superiori alla normale tollerabilità  sarebbe stato del tutto arbitrario.
Il Giudice di Appello, con sentenza n. 44/2017, ha ritenuto fondate le eccezioni mosse dall’imputato, accogliendo il relativo ricorso. Per la Corte, infatti, il reato disciplinato dall’articolo 659 del codice penale non poteva ritenersi configurato poiché si realizza quando è presente e dimostrata in concreto l’idoneità dei rumori a disturbare una indeterminata pluralità di persone. In un contesto condominiale, specifica la sentenza di secondo grado, è necessario che i rumori “siano idonei a violare la quiete o impedire il riposo degli occupanti di tutto il condominio, o quantomeno della maggior parte di essi, ovvero che siano idonei a recare disturbo a persone residenti nelle vicinanze”.
Nel caso in esame, come rilevato dall’appellante, la valutazione del Tribunale in merito all’entità dei rumori, che sarebbero stati suscettibili di propagarsi in modo tale da essere idonei a disturbare più persone, era da ritenersi  arbitraria dal momento che la denuncia era partita da due soli condomini tra tutti quelli che abitavano nello stesso stabile dell’imputato. Pertanto, non essendo dimostrate né la concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo ad una pluralità di persone, né tantomeno un’intensità superiore al limite della tollerabilità, la condotta dell’imputato non poteva essere considerata penalmente rilevante.

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