Pedone ferito sulla scalinata che collega due strade e invoca la responsabilità del Comune (Cassazione Civile, sez. VI, 04/03/2022, n.7173).

Pedone ferito propone avverso la sentenza del Tribunale di Sassari, con la quale era stata rigettata la domanda proposta, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., volta ad ottenere la condanna del Comune.

In particolare il Tribunale ritenne non sussistente il nesso causale tra la caduta lamentata dal pedone ferito e la presenza di “una situazione di pericolo sprigionata dalla cosa in custodia”.

La Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari, rigettava l’impugnazione condannando l’appellante alle spese del grado.

La vicenda approda in Cassazione dove viene censurata la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione per insussistenza dei presupposti della responsabilità ex art. 2051 c.c., invocata dal pedone ferito.

Il motivo è inammissibile.

La ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove dedotte e ritenute non decisive dal Tribunale ricorrente, senza riportare i capitoli di prova ed indicare i testi e le ragioni per le quali essi siano qualificati a testimoniare – elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto – e senza, altresì, allegare e indicare la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce, al fine di consentire di verificare la veridicità dell’asserzione.

Il medesimo motivo è, poi, in parte infondato, per quanto attiene alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c…

In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost..

Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Difatti, il riferimento all’art. 1227 c.c., deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza.

L’accertamento in ordine allo stato di capacità naturale della vittima e delle circostanze riguardanti la verificazione dell’evento, anche in ragione del comportamento dalla stessa vittima tenuto, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all’apprezzamento del giudice di merito.

La Corte territoriale ha fatto buon governo di tali principi, in quanto, sulla base di quanto accertato in fatto, ha correttamente applicato gli artt. 2051 e 2697 c.c., evidenziando che: a) il pedone ferito aveva, nella denuncia del sinistro inviata al Comune, attribuito la causa della caduta “alle marcate discontinuità di uno scalino che… (avevano) provocato la perdita di equilibrio”; b) la gradinata in questione era in più punti dissestata e che la prima rampa aveva i gradini disposti tra loro ad angolo acuto ma che, tuttavia, la loro discesa era agevolata da un corrimano; c) i punti di usura e di dissesto presenti in discesa erano immediatamente percepibili e non nascosti né da fogliame o da altri materiali.

Inoltre il pedone ferito ben  conosceva il luogo del sinistro, in quanto era solito percorrere il tratto di strada in questione posto nelle immediate vicinanze della sua abitazione e il pericolo, costituito dal dissesto dei gradini, poteva essere superato con l’adozione di normali cautele da parte della danneggiata, tenuto conto della presenza di illuminazione più che sufficiente, essendosi il sinistro verificato in pieno giorno, in assenza di piogge o di condizioni avverse, della concreta visibilità degli avvallamenti, usando la normale attenzione, e della prevedibilità dell’evento.

Il ricorso viene rigettato.

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