Displasia congenita dell’anca bilaterale

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Displasia congenita dell'anca bilaterale della neonata

Displasia congenita dell’anca bilaterale non appropriatamente curata dai Sanitari è quanto viene contestato in giudizio dai genitori della bambina asseritamente danneggiata da malpractice (Cassazione Civile, sez. III, 15/02/2022, dep. 15/02/2022, n.4905).

Displasia congenita curata in modo errato viene dedotta dai genitori della bambina dinanzi al Tribunale  ove vengono convenuti la ASL e i due Sanitari.

Alla bambina, dopo un paio di mesi dalla nascita, è stata diagnosticata una displasia congenita dell’anca bilaterale, per la cui cura, il Medico che l’ha diagnosticata ha prescritto l’applicazione della cosiddetta mutandina di Giò, per due mesi, trascorsi i quali, il medesimo Medico ha richiesto la consulenza di un secondo collega. Quest’ultimo, dopo una radiografia, ha curato la bambina con mutandina rigida e con un divaricatore, per diversi mesi, fino a quando ha ritenuto necessario un intervento chirurgico destinato a ridurre la displasia ed a ripristinare il normale rapporto tra testa femorale e acetabolo.

L’intervento veniva eseguito, ma senza risultati positivi, anzi, con un aggravamento della displasia congenita iniziale: i genitori hanno dunque portato la bambina in cura presso altre strutture ove veniva cambiato il trattamento sanitario, liberando le anche dalla gessatura permanente, e dove venivano eseguiti quattro interventi chirurgici, che consentivano alla bambina, all’età ormai di tre anni, di cominciare a camminare.

Il Tribunale di Paola ha accolto la domanda nei confronti della ASP e di uno dei sanitari, riconoscendo sia una colpa professionale in capo a quest’ultimo che una  colpa contrattuale in capo alla ASP, per la mancanza di una organizzazione utile a far svolgere adeguatamente l’intervento chirurgico finalizzato alla correzione della displasia congenita.

La Corte di Appello ha ritenuto che la ASP , “concludendo per la riforma della sentenza impugnata, ha implicitamente proposto appello incidentale, che tuttavia deve ritenersi inammissibile”, perché tardivo, ed ha tuttavia accolto l’appello dell’Assicurazione e del Sanitario, rigettando la domanda di risarcimento”.

I Giudici di secondo grado hanno, sulla base della CTU, ipotizzato solo una colpa lieve del Sanitario, non rilevante ai sensi dell’art. 2236 c.c..

La decisione viene impugnata.

I primi 2 motivi fanno valere nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., e dunque per difetto di motivazione: secondo i ricorrenti, la Corte di Appello, pur dopo aver dichiarato inammissibile l’appello incidentale della ASP, ha tuttavia, accogliendo l’appello del Medico, respinto la domanda degli attori non solo nei confronti di quest’ultimo, ma altresì della stessa ASP, che invece era stata ritenuta responsabile dei danni per un titolo autonomo, vale a dire per le carenze organizzative.

Secondo i ricorrenti, i Giudici di Appello non hanno chiarito perché, avendo dichiarato inammissibile l’appello della ASP, non hanno conseguentemente preso atto che il capo di decisione che quest’ultima impugnava – la sua responsabilità per carenze organizzative – passava di conseguenza in giudicato: ed invece lo hanno accolto, in accoglimento dell’appello del Medico.

Le censure sono fondate:  il Tribunale ha accertato un inadempimento della ASP consistente nelle carenze organizzative necessarie all’intervento correttivo di displasia congenita.

Scrive infatti il Giudice di merito che “non è dimostrato, in ogni caso, che presso l’Ospedale vi fosse un reparto ortopedico infantile o un “letto specializzato” di tipo pediatrico, pure utili nel trattamento della piccola. L’inadempimento della prestazione terapeutica, riferita alla displasia congenita della bambina, dunque, va ascritto non solo all’erroneità delle scelte terapeutiche del Medico, ma anche a deficienze strutturali dell’Ospedale”.

L’accertamento in questione, fondato o meno che fosse, ha costituito autonoma ragione di condanna della ASP, la cui responsabilità, in dispositivo, viene ritenuta concorrente con quella del Medico: si tratta quindi di un capo autonomo di decisione, che avrebbe dovuto essere impugnato autonomamente, e che non può ritenersi appellato attraverso l’impugnazione dell’altro capo, ossia di quello che ha affermato la responsabilità del Medico.

Del resto, è perfettamente configurabile una responsabilità autonoma e propria della struttura verso il paziente, a prescindere dalla condotta del Medico, e consistente in carenze di carattere organizzativo rilevanti.

Ne deriva, che sulla responsabilità dell’Ospedale per condotta propria, consistente nella mancata predisposizione di attrezzatura idonee a far svolgere correttamente l’intervento per la correzione della displasia congenita dell’anca, è da ritenersi formatosi il giudicato.

Infine, il Giudice di Appello ha rigettato la domanda di risarcimento nei confronti del Medico, assumendo che, in base alle prove raccolte, ed in particolare alla CTU, era emersa tutt’al più una colpa lieve nel trattamento della displasia congenita: colpa di imperizia dovuta alla particolare difficoltà del caso.

Questa conclusione sarebbe dovuta ad un’erronea interpretazione della CTU e ad una erronea interpretazione delle regole sull’onere della prova: la Corte di Appello ha in sostanza ritenuto la colpa lieve pur dopo avere preso atto che una diagnosi precoce di displasia congenita era stata fatta, e che in caso di diagnosi precoce, il problema si dimostra risolto nel 96% dei casi; e già questo avrebbe dovuto comportare la conclusione che, il mancato risultato non è dovuto a colpa lieve, bensì grave.

In altri termini, se la diagnosi precoce di displasia congenita consente una guarigione completa nel 96% dei casi, e se la diagnosi è stata, per l’appunto, precoce, come pacifico, allora non si può dedurre l’assenza di colpa (o una colpa lieve), bensì si deve dedurre una colpa grave.

La Corte accoglie i primi tre motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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1 commento

  1. Buonasera, ho avuto modo di leggere l’articolo Displasia congenita dell’anca bilaterale, nell’articolo non viene menzionato il ruolo del medico, se e’ un pediatra, un neonato, oppure un ortopedico,
    Presumo che sia un pediatra di base oppure un pediatra ospedaliero la forma non cambia purtroppo di questi casi in Italia n’è succedono tantissimi, il vero problema sta alla base;
    Per effettuare una ecografia dell’anca bisogna aver conseguito un corso base, ammesso che sia stata fatta una ecografia in radiologia oppure in ospedale. e poi il risultato portato al medico di famiglia (pediatra di base) peggio ancora ,qui si e’ creato il vero problema perché’…Quando viene effettuata una ecografia dell’anca il risultato ecografico sarà un’ anca di
    Tipo I oppure di tipo II tipo III e tipo IV questa e’ una classificazione della tecnica di Graf, in base a questo risultato un ecografista qualificato sa benissimo cosa fare, e comunque indipendentemente di tutto bisognerebbe interpellare (CONSULTO ‘ortopedico) prima di mettere un divaricatore oppure una mutandina rigida
    , purtroppo e dico purtroppo le conseguenze le pagano i nostri figli e genitori, per negligenza altrui, e pur vero che la colpa alla fine si scarica sul medico, ma in realtà non e’ così;
    Andiamo indietro e facciamo delle ipotesi;
    Un medico fa un corso di specializzazione sulla displasia dell’anca e va tutto bene, qualifica attestato di ecografista professionale ok contento del risultato e soddisfazione di 2 giorni di studio, arriva in ospedale oppure allo studio o in reparto felice di annunciare la grande esperienza, ma qui si inceppa tutto,
    il corso che e’ stato fatto prevede per legge obbligatorio per la tecnica di Graf un posizionatore culla e reggi sonda ,questo permette all’operatore di evitare tantissimi errori perché questa tecnica e’ fortemente operatore dipendente, questo vuol dire se l’ecografia e’ fatta correttamente il problema non c’e’
    ma noi siamo In Italia ,siamo ingegnosi ,siamo inventori, ma di fronte ad una tecnica molto precisa sono piu’ bravi i Tedeschi, gli Austriaci ; infatti l’illustre scoperta del merito va al Prof. Reinhard Graf di aver ideato una tecnica ecografica molto precisa.
    Il fatto sta che questo posizionatore ecografico non viene acquistato, il medico fa la richiesta al direttore Sanitario ma questa richiesta finisce nel dimenticatoio, oppure non l’ho usa affatto, a sua volta i medici fanno l’errore di fare l’ecografia manualmente, che al 90% sarà una ecografia sbagliata ecco la vera causa e la responsabilità sta al medico di aver fatto quella ecografia, essendo una responsabilità’ penale
    Avrebbe dovuto rifiutarsi, e opporsi al direttore sanitario o al suo primario, ma avvolte il nostro medico di fiducia fa troppo del bene, per questo e’ condannato (e’ una vera trappola AVVOLTE BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DI RINUNCIARE PER EVITARE DANNI E CONSEGUENZE che possono ricadere sulla persona, genitori, figli.

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