Affidabilità e correttezza della CTU svolta in ambito di sinistro stradale (Cassazione Civile, sez. III, 18/03/2022, n.8901).

Affidabilità e correttezza della CTU. Viene impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di L’Aquila, la sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione distaccata di Penne, che aveva accolto la domanda proposta dal terzo trasportato a bordo di motociclo, al fine di essere ristorato delle lesioni fisiche patite.

La Corte d’Appello rilevava, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., la inammissibilità del gravame, che, in ogni caso, respingeva nel merito.

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 8 febbraio 2018, escludendo che sussistesse una violazione dell’art. 342 c.p.c. e ritenendo che non potesse sanare l’error in procedendo l’esame nel merito del ricorso e la sua reiezione, cassava, con rinvio, la sentenza impugnata enunciando il seguente principio di diritto: “l’appellante che intenda dolersi di una erronea ricostruzione dei fatti da parte del Giudice del merito può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare ex novo le prove raccolte, e sottoporgli le argomentazioni difensive già spese nel primo grado, senza che ciò comporti di per sé l’inammissibilità dell’appello”.

Con sentenza del 29 aprile 2019, la Corte di Appello di L’Aquila, in sede di rinvio, riteneva infondato l’originario gravame e lo rigettava.

In particolare, per quanto rileva, il Giudice del rinvio, sulla scorta delle risultanze istruttorie (e, in particolare, della C.T.U. e delle deposizioni testimoniali) acquisite in primo grado in ordine alla dinamica del sinistro, osservava che “l’appello, privo di concreti rilievi critici nei confronti della motivazione della sentenza impugnata diversi dalla riproposizione delle difese già svolte in prime cure si rivel(ava) inidoneo a superare le specifiche motivazioni che assistono la decisione della quale è richiesta la riforma ed a porre seriamente in dubbio l’affidabilità e correttezza della C.T.U. espletata in primo grado”.

Avverso tale sentenza viene proposto ulteriore ricorso in Cassazione.

Parte ricorrente deduce che “la Corte d’Appello dell’Aquila, in qualità di giudice del rinvio, avrebbe dovuto, attesa la sentenza di annullamento con la quale era stato accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, valutare liberamente i fatti già accertati ed anche indagare su altri fatti”, diversamente dovendosi rilevare la “invalidità” della sentenza resa, nonché la “legittimità” della domanda di cassazione con rinvio del provvedimento impugnato.

In buona sostanza viene le censure intendono sollecitare una rivalutazione delle prove già acquisite in primo grado, e a riproporre le medesime argomentazioni difensive sulla affidabilità e correttezza della CTU espletata, già confutate dal primo Giudice.

La decisione della Corte territoriale ha confermato – con motivazione affatto intelligibile e rispettosa del c.d. minimo costituzionale – quella di primo grado per le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto concernenti la dinamica del sinistro stradale – come accertata sulla scorta delle risultanze istruttorie e della CTU ritenuta priva di affidabilità e correttezza -, non essendo consentito proporre un motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

La Corte di Appello, ha attentamente valutato la dinamica del sinistro e le considerazioni cui è giunta, respingendo vizi di affidabilità e correttezza della CTU, sono corrette e congruamente motivate.

Il ricorso, pertanto, viene dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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