Insufficienza probatoria nel sinistro stradale (Cassazione Civile, sez. VI, 09/03/2022, dep. 09/03/2022, n.7632).

Insufficienza probatoria alla base del rigetto della domanda risarcitoria inerente i danni conseguenti a sinistro stradale. Il Tribunale di Vibo Valentia ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda proposta dal danneggiato nei confronti della Compagnia assicuratrice e del proprietario del veicolo, in relazione ai danni subiti a seguito di sinistro stradale.

Il Tribunale ha ritenuto la insufficienza probatoria in quanto la sola dichiarazione confessoria resa per iscritto dal conducente dell’autovettura investitrice, non può valere, in ipotesi di litisconsorzio necessario, a formare piena prova del fatto costitutivo del dedotto credito risarcitorio, nemmeno nei confronti del solo confidente.

Ha negato, inoltre, rilievo al mancato espletamento della prova testimoniale richiesta dall’attore, per problemi di salute della teste indicata, non essendo stato dimostrato che il teste fosse stato intimato a comparire e che fosse stato certificato il suo impedimento.

Il danneggiato ricorre in Cassazione rilevando che:

a) il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo che la fotocopia della dichiarazione attribuita al conducente della autovettura non potesse essere presa in esame poiché proveniente da soggetto estraneo al processo;

b) con l’appello egli aveva contestato tale ultima valutazione;

c) il Tribunale ha negato valore probatorio a detta dichiarazione sul diverso rilievo che, in ipotesi di litisconsorzio necessario, la confessione non può costituire piena prova, pure nei soli confronti del confidente;

d) l’apprezzamento contenuto in sentenza, di insufficienza probatoria della sola dichiarazione del conducente litisconsorte necessario, collide con gli altri elementi acquisiti al procedimento.

In buona sostanza, il ricorrente lamenta la sottovalutazione della dichiarazione del 9/12/2003, in quanto “di fatto, snaturata nella sua intrinseca portata senza che se ne sia data una qualsiasi diversa connotazione” ed aggiunge che un eventuale dubbio sulla dinamica avrebbe semmai dovuto imporre l’applicazione della presunzione di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, proprio in rapporto alla circostanza per cui il sinistro era stato comunque riconosciuto come esistente.

Rileva che, ai sensi dell’art. 202 c.p.c., spettava al giudice fissare altra udienza per l’assunzione della prova e che invece, nel caso in esame, dopo il deposito della certificazione attestante l’impedimento del teste per l’udienza del febbraio 2007, non era stata più fissata alcuna udienza per l’assunzione della prova, addivenendosi, poi, alla declaratoria di insufficienza probatoria.

La Suprema Corte, preliminarmente rileva che il ricorso non risulta essere stato notificato nei confronti della proprietaria del veicolo antagonista.

Trattandosi di litisconsorte necessaria, viene ordinata l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; e la causa viene conseguentemente rinviata a nuovo ruolo.

Avv. Emanuela Foligno

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