La prova dei danni materiali in tema di sinistro stradale non è da ritenersi pienamente raggiunta con la allegazione delle sole fatture commerciali (Tribunale di Vibo Valentia, Sentenza n. 298/2021 del 19/04/2021- RG n. 1542/2011-Repert. n. 417/2021) .
La prova dei danni materiali derivanti da sinistro stradale è stata posta alla base della decisione della controversia inerente lo scontro avvenuto tra un camion e un autobus di linea.
La società proprietaria dell’autobus si vede respinto il rimborso dei danni materiali per mancata prova degli esborsi, non essendo sufficienti le sole fatture commerciali
L’attrice, società proprietaria dell’autobus, deduce:
a) che, il 26 settembre 2009, mentre il Bus Mercedes 0550 di linea e in servizio da Vibo Valentia a Calimera, transitava sulla SS 18 in direzione Mileto, giunto nel sottopassaggio presso il Vibo Center, è stato investito in modo violento dal Camion cisterna Renault che provenendo dal senso contrario e ad alta velocità, perdeva il controllo;
b) che, a causa dell’impatto il Bus ha subito danni per un ammontare di euro 75.214,94 ed i passeggeri e il conducente riportavano lesioni fisiche e venivano condotti in Ospedale e che venivano risarciti integralmente;
c) che, il Bus non potendo circolare è stato recuperato con una gru, con spese a carico della proprietaria per un importo di euro 1.084,80;
d) che, la dinamica del sinistro è stata descritta nel verbale di rilevamento redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto e confermata nella relazione di accertamento redatta dal perito dell’Assicurazione;
e) che, la causa del sinistro è riconducibile alla responsabilità esclusiva del conducente del Camion cisterna che non rispettava le regole di prudenza e di sicurezza;
f) che, l’attore ha già ricevuto un parziale risarcimento dei danni subiti da parte della compagnia per l’importo di euro 50.000,00, mediante assegno, residuando l’ulteriore importo di euro 41.739,74.
Si costituisce in giudizio la società di trasporti proprietaria del camion cisterna eccependo la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro e deducendo che il Bus invadeva la carreggiata dell’opposto senso di marcia.
Terminata la fase istruttoria, il Tribunale ritiene infondata la domanda risarcitoria avanzata.
Trattandosi di scontro tra automezzi di grossa portata si palesa il ricorrere di una delle ipotesi di cui all’art. 2054 c.c., che delinea una presunzione relativa di concorso di colpa in capo ai conducenti.
La colpa concreta di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro, essendo a questo fine necessario che quest’ultimo fornisca la prova di essersi uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
Orbene, la domanda di risarcimento dei danni avanzata dall’attore non viene accolta in quanto non vi è la prova dei danni materiali, sulla scorta della documentazione versata in atti.
Le fatture allegate dall’attore non possono fungere da criterio di determinazione del danno subito dalla parte che ha agito in giudizio.
Al riguardo è pacifico che le fatture non costituiscono prova dei danni materiali, tanto più se non sono accompagnate da una quietanza di pagamento o da un’accettazione e se provengono dalla stessa parte che intende utilizzarle.
In particolare, la fattura commerciale, consiste nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove ” il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio.
L’attore ha allegato alcune fatture in fotocopia, non quietanzate, ad eccezione di quella redatta dal Soccorso stradale, la n. 354 del 3 novembre 2009, ove è riportata la dicitura “pagato”, ma non è stata data la prova del pagamento mediante l’esibizione di apposita ricevuta attestante l’effettiva dazione del denaro e le relative modalità di pagamento.
Sulla scorta di ciò, non può ritenersi assolto dalla parte che ha agito in giudizio l’onere della prova in merito all’entità del pregiudizio subito ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Ciò, a maggior ragione, nei casi in cui tali somme vengono contestate dalle altre parti.
Difatti, non può soccorrere la liquidazione in via equitativa laddove sia carente l’onere della prova gravante sulla parte che ne chiede il ristoro.
In conclusione, Il Tribunale, rigetta la domanda proposta; compensa le spese di lite tra la proprietaria dell’autobus e la proprietaria del camion; condanna la proprietaria dell’autobus a rifondere in favore della Compagnia assicuratrice le spese del giudizio liquidate in euro 3.972,00, oltre accessori.
Avv. Emanuela Foligno
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