Distrazione e autoresponsabilità vengono addebitati al pedone che cadeva sulla strada procurandosi lesioni permanenti (Tribunale di Roma, Sentenza n. 18783/2021 del 01/12/2021 RG n. 38745/2016) .

Distrazione e autoresponsabilità vengono posti alla base della decisione resa dal Tribunale di Roma che considera verosimile una distrazione della danneggiata che, se avesse prestato maggiore attenzione salendo sul marciapiede, avrebbe potuto scorgere ed evitare l’insidia, secondo il principio di autoresponsabilità.

L’attrice cita a giudizio il Comune di Roma per accertare e dichiarare la responsabilità nella causazione del sinistro occorso in data 19 ottobre 2013 e per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per un importo pari ad EUR. 16.736,68 di cui EUR. 4.312,00 per 40 giorni di incapacità temporanea assoluta, quanto ad EUR. 1.617,00 per 30 giorni di incapacità temporanea permanente e quanto ad EUR. 10.807,68 per l’invalidità permanente del 8%.

A sostegno della propria domanda la danneggiata deduce che in data 19.10.2013 alle ore 11:40 circa, mentre percorreva a piedi Viale Spartaco, inciampava su una buca del marciapiede, riportando lesioni fisiche e che sul posto intervenivano i VV.UU. i quali provvedevano a richiedere l’intervento dell’autoambulanza e a chiamare la ditta di manutenzione.

L’attrice veniva trasportata al Pronto Soccorso ove le veniva diagnosticata “contusione facciale sopracigliale sx, piramide nasale e labbro superiore, contusione polso sx e ginocchio sx amnesia dell’evento” con prognosi di 10 giorni e le veniva applicata doccia gessata al braccio sinistro, a cui seguivano ulteriori accertamenti medici e controlli clinici, terapia riabilitativa e fisioterapica, il tutto per danni permanenti nella misura dell’ 8%.

Il Comune eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto unico soggetto responsabile dell’evento dannoso sarebbe stato eventualmente la società appaltatrice della manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento del Municipio Roma.

Quest’ultima, costituendosi in giudizio eccepisce l’insussistenza dei requisiti per la declaratoria di c .d. insidia stradale ex art. 2043 C.c. e l’inapplicabilità della disciplina di cui all’art. 2051 C.c..

Il Tribunale evidenzia, che non risulta provato il fatto così come descritto e dunque viene a mancare il nesso causale tra il danno lamentato e la causa ascritta allo stato dei luoghi.

Nello specifico è rimasta carente la prova del fatto, del nesso causale, l ‘esatta individuazione della ragione per cui l’attrice è caduta e del punto ove è caduta.

A confermare la tesi attorea non è sufficiente quanto riportato nella relazione di servizio della Polizia Municipale la quale, se è pur vero che chiama la ditta di manutenzione per ripristinare lo stato dei luoghi, in cui sono presenti diverse buche, non ha assistito al fatto e pertanto può solo limitarsi a riportare quanto riportato/dichiarato dalla parte al momento dell ‘intervento.

Ebbene, il verbale della Polizia ha fede privilegiata limitatamente alle dichiarazioni delle parti e ad altri fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti : “L’atto pubblico e , pertanto, anche il rapporto della polizia municipale, fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta come avvenuti in sua presenza”.

Il verbale peraltro parla di un avvallamento, descrizione che non corrisponde al concetto di “buca “.

E ‘ vero che sul marciapiede in questione vi erano diverse buche, ma non è stato possibile appurare se la danneggiata sia caduta per aver inciampato in una buca, o nell’avvallamento.

Pertanto, il Tribunale giunge alla conclusione che l’evento lamentato è caratterizzato da distrazione della stessa danneggiata. Difatti, se la donna avesse prestato maggiore attenzione nell’incedere sul marciapiede, avrebbe potuto scorgere ed evitare l’insidia lamentata, secondo il principio di autoresponsabilità.

Il sinistro è avvenuto di mattina, alle ore 11,40, la visibilità era buona, né alcun ostacolo ad una buona visuale è stato dedotto o provato, pertanto prevale il concetto di distrazione e autoresponsabilità dell’utente della strada.

La domanda viene rigettata.

La redazione giuridica

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