Il disconoscimento della firma apposta sulla polizza assicurativa non fa crollare l’intero impianto contrattuale se esistono altri documenti scritti – come un semplice scambio di e-mail tra l’assicurato e la compagnia – idonei a dimostrare l’esistenza del contratto e il contenuto delle sue clausole. Il requisito della forma scritta richiesto dalla legge per i contratti di assicurazione non impone, infatti, l’esclusività del documento “polizza”.
È questo l’importante principio di diritto riaffermato dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso principale di una società di trasporti contro la propria compagnia assicuratrice (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 22 luglio 2026, n. 23855).
Il caso in esame
La controversia nasce dalla richiesta di una compagnia assicurativa di ottenere da un’azienda cliente società di trasporti il pagamento di un conguaglio sul premio assicurativo. Il contratto a copertura della responsabilità civile e dei danni alle merci trasportate prevedeva infatti una “clausola di regolazione del premio”: una parte fissa e una parte variabile, calcolata in misura proporzionale (0,40%) sul fatturato aziendale annuo.
Costituendosi in giudizio, la società di trasporti voleva operare un disconoscimento della firma sulla polizza assicurativa, sostenendo di aver stipulato un contratto diverso, a premio fisso, tramite un intermediario.
La Corte d’Appello di Milano, pur ritenendo valido ed efficace il disconoscimento della sottoscrizione (rendendo di fatto inutilizzabile il documento contrattuale in assenza di un’istanza di verificazione), aveva comunque dato ragione all’assicurazione. Secondo i giudici di merito, l’esistenza della specifica clausola a premio variabile era ampiamente dimostrata aliunde, in particolare dallo scambio di e-mail tra le parti: la compagnia aveva chiesto i dati sul fatturato per calcolare il conguaglio, e l’azienda cliente li aveva regolarmente comunicati, dimostrando così nei fatti l’accettazione della clausola.
L’azienda ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
La decisione della Cassazione: la prova del contratto aliunde
Gli Ermellini hanno giudicato infondato il ricorso principale della società di trasporti, confermando in toto l’impianto logico e giuridico della Corte d’Appello.
La Cassazione ha chiarito che l’articolo 1888 del Codice Civile richiede che il contratto di assicurazione sia provato per iscritto (ad probationem). Tuttavia, questo non significa affatto che l’esistenza e il contenuto dell’accordo non possano essere dimostrati attraverso documenti diversi dalla polizza formale.
Richiamando un orientamento consolidato (che affonda le radici addirittura negli anni ’60 ed è giunto fino alle moderne comunicazioni telematiche), la Suprema Corte ha ricordato che la prova scritta può consistere in: scambi di messaggi di posta elettronica tra assicurato e assicuratore (anche privi di firma elettronica qualificata o digitale); ricevute provvisorie di copertura rilasciate dall’agente; e quietanze di pagamento dell’indennizzo.
Se tali documenti, provenienti dalle parti, consentono al giudice di merito di ricostruire in modo inequivocabile l’esistenza e il contenuto del contratto, il requisito della prova scritta è ampiamente soddisfatto. Stabilire se tali documenti siano sufficienti o meno è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso incidentale sollevato dall’assicurazione: la Corte d’Appello milanese aveva omesso di pronunciarsi su due specifici motivi di gravame riguardanti la corretta quantificazione dell’importo dovuto (quantum debeatur). Per tale motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Corte d’Appello, che dovrà ricalcolare le somme.
Il principio di diritto
“Il requisito della prova scritta per il contratto di assicurazione (art. 1888 c.c.) non comporta che l’esistenza e il contenuto del medesimo possano essere dimostrati esclusivamente attraverso la polizza formale. Anche in caso di valido disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla polizza, la prova del contratto e delle sue specifiche clausole può essere fornita aliunde mediante altri documenti scritti provenienti dalle parti, ivi compreso lo scambio di messaggi di posta elettronica ordinaria (pur privi di firma digitale), qualora il giudice di merito ne ritenga il contenuto idoneo a dimostrare l’effettiva volontà contrattuale.”
Avv. Sabrina Caporale





