Stalking e lesioni, la remissione della querela non ferma il processo e i reati non si assorbono

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La remissione della querela da parte della vittima non è sufficiente a “salvare” l’imputato quando le condotte di stalking si intrecciano con episodi di lesioni personali e gravi minacce. Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione (Quinta Sezione Penale), con la sentenza depositata il 2 luglio 2026, chiarendo importanti profili in materia di procedibilità d’ufficio e concorso formale tra il reato di atti persecutori e quello di lesioni (Corte di Cassazione, quinta penale, sentenza 2 luglio 2026, n. 24839).

Il caso

La vicenda processuale riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado per i reati di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e lesioni personali aggravate, commessi ai danni dell’ex compagna in seguito all’interruzione di una convivenza ultraventennale. Le condotte moleste, protrattesi da gennaio ad aprile 2022, comprendevano continue telefonate, ingiurie, gravi minacce di morte (del tipo “ti ammazzo… non ti lascerò mai stare”) e un episodio di aggressione fisica culminato in lesioni refertate al pronto soccorso.

Nel corso del procedimento, la persona offesa aveva deciso per la remissione della querela. La difesa dell’imputato ha quindi presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra i vari motivi, che i reati dovessero considerarsi estinti per intervenuta remissione e che, in ogni caso, l’episodio di lesioni dovesse considerarsi “assorbito” all’interno della più ampia condotta di stalking. Il Procuratore Generale, nelle proprie conclusioni, aveva chiesto di dichiarare non doversi procedere per il solo reato di lesioni (capo b) proprio in ragione della remissione, con conseguente riduzione della pena a otto mesi di reclusione: richiesta che la Corte ha integralmente disatteso.

Il meccanismo della procedibilità d’ufficio

Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, confermando in toto l’impianto accusatorio e la condanna, basandosi su una rigorosa applicazione delle norme che regolano la procedibilità d’ufficio nei reati di violenza di genere.

Le lesioni personali. Il reato di lesioni è procedibile d’ufficio poiché aggravato ai sensi dell’art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p., che opera quando il fatto è commesso dall’autore di atti persecutori nei confronti della medesima persona offesa. La Corte ha dovuto preliminarmente sciogliere un nodo processuale: nel capo d’imputazione era stato indicato, per un errore materiale, il n. 5 dell’art. 576 (che contempla fattispecie del tutto estranee alla vicenda) anziché il n. 5.1. Tuttavia — osservano i giudici — la descrizione del fatto era inequivoca, poiché richiamava espressamente la commissione del “reato descritto nel capo A” e le condotte persecutorie ivi descritte, rendendo chiaro a tutti che la circostanza contestata era effettivamente quella di cui al n. 5.1.

La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio rilevante: è legittima la cosiddetta contestazione in fatto dell’aggravante in questione, poiché essa non presenta alcun elemento valutativo ma richiede il mero accertamento del dato oggettivo dell’identità dell’autore dei delitti e della persona offesa. La Corte richiama sul punto il precedente Sez. 5, n. 46979 dell’11 novembre 2024 (Rv. 287325).

Quanto al quarto motivo di ricorso — con cui la difesa invocava Sez. 5, n. 35796/2023 per sostenere che le lesioni lievi a danno di familiari o conviventi resterebbero procedibili a querela — la Corte lo ha ritenuto infondato perché imperniato su una circostanza (il n. 5) in realtà mai contestata, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.

Gli atti persecutori. La procedibilità d’ufficio per le lesioni si estende automaticamente allo stalking, in virtù della connessione prevista dall’ultimo comma dell’art. 612-bis c.p. Inoltre, la Cassazione ha ricordato che, in presenza di minacce gravi e reiterate (come le minacce di morte), la querela per stalking diventa per legge irrevocabile: anche sotto questo autonomo profilo, la remissione era inefficace.

Nessun assorbimento: stalking e lesioni concorrono

Di particolare interesse è la risposta della Suprema Corte al tentativo della difesa di invocare il principio di consunzione (o assorbimento), secondo il quale il reato di lesioni avrebbe dovuto considerarsi un semplice elemento costitutivo dello stalking, evitando così una doppia condanna in violazione del ne bis in idem.

La Cassazione ha chiarito che, sebbene l’aggressione fisica possa rappresentare una delle modalità di consumazione dello stalking — integrando il concetto di molestia e contribuendo a creare o aggravare il clima intimidatorio — la lesione personale non è un elemento necessario né connaturale per la configurazione del delitto di atti persecutori.

La Corte richiama la propria giurisprudenza sul punto: ha riconosciuto l’assorbimento del reato di minaccia in quello di atti persecutori, essendo la minaccia una delle condotte tipiche e tipizzate dell’art. 612-bis c.p. (Sez. 5, n. 12730 del 21 gennaio 2020, Rv. 278862), ma ha escluso tale rapporto sia con la violenza privata (Sez. 5, n. 22475 del 18 aprile 2019, Rv. 276631) sia, appunto, con le lesioni personali (Sez. 5, n. 10051 del 19 gennaio 2017, Rv. 269456). La condizione ineludibile per ravvisare l’assorbimento è che una delle due condotte costituisca la modalità di realizzazione necessaria o comunque estremamente ricorrente — sulla base dell’id quod plerumque accidit — dell’altra. Tale rapporto di necessaria interdipendenza non sussiste tra lesioni e stalking: si può essere stalker senza mai aggredire fisicamente la vittima.

Né rileva — precisa la Corte — che nel caso concreto lo stalking sia stato realizzato anche mediante lesioni: un approccio di questo tipo finirebbe per escludere in radice la possibilità del concorso formale tra reati, in contrasto con l’art. 81 c.p.

Principio di diritto

Il reato di lesioni personali volontarie non resta assorbito in quello di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), ma concorre con esso. Pur potendo la violenza fisica costituire una delle modalità attraverso cui si realizza il clima intimidatorio tipico dello stalking, le lesioni non rappresentano una modalità di realizzazione necessaria, né estremamente abituale alla luce dell’id quod plerumque accidit, della condotta persecutoria. Inoltre, in presenza di lesioni aggravate dalla pregressa o concomitante condotta persecutoria (art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p.) — aggravante suscettibile di contestazione anche solo in fatto, data la sua natura oggettiva — scatta la procedibilità d’ufficio per entrambi i reati, rendendo inefficace l’eventuale remissione della querela da parte della persona offesa, anche in ragione dell’irrevocabilità della querela quando lo stalking sia realizzato mediante minacce gravi e reiterate.

Avv. Sabrina Caporale

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