Manto stradale sconnesso. La strada presentava anomalie al manto, non solo al momento del sinistro, ma da svariato tempo, oggettivamente pericolose per il transito sia di pedoni che di mezzi (Tribunale di Livorno, Sez. dist. di Portoferrario, Sentenza n. 36/2021 del 18/06/2021-RG n. 62/2018).

Manto stradale sconnesso: la causa degli avvallamenti è provocata dalle radici degli alberi e il danneggiato cita a giudizio il Comune onde ottenere il risarcimento delle lesioni subite a causa della caduta (frattura della parete inferiore dell’orbita e frattura chiusa di altre ossa del volto)..

Si costituisce in giudizio il Comune di Marciana Marina eccependo in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l’asserita alterazione del manto stradale sarebbe dovuta alla crescita delle radici dell’albero di pino piantato nelle adiacenze della sede stradale e per tale motivo la responsabilità sarebbe ascrivibile al proprietario dell ‘albero.

Il Tribunale ritiene la domanda, inquadrabile nella responsabilità ex art. 2051 c.c., fondata.

Non vi sono dubbi sulla relazione di custodia tra il Comune convenuto e la strada luogo del sinistro che presentava manto stradale sconnesso, non solo al momento del sinistro ma da svariato tempo, sì da renderla oggettivamente pericolosa per il transito sia di pedoni che di mezzi, come dimostra anche il fatto che in periodo successivo, e a seguito del taglio degli alberi, il Comune ha provveduto al rifacimento del suddetto manto stradale e alla sua messa in sicurezza.

Ne consegue che risulta pacificamente provato che la caduta della minore ha avuto la sua origine proprio nello stato di cattiva manutenzione del manto stradale sconnesso, sul quale era presente una protuberanza non segnalata, né visibile con l ‘ordinaria diligenza.

Difatti, il Comune avrebbe dovuto esercitare i connessi doveri di custodia e manutenzione, certamente esigibili tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Ciò posto, il Comune di Marciana deduce l’esistenza di un concorso di colpa della persona danneggiata, a causa del difetto di diligenza e attenzione al momento della caduta, ritenuto idoneo a recidere il nesso eziologico tra la cosa e l’evento, in quanto costituente gli estremi del caso fortuito.

Ma anche a volere ritenere, evidenzia il Tribunale, che il manto stradale sconnesso fosse un ostacolo prevedibile ed evitabile, non implica  che l’evento lesivo si sia verificato per fatto e colpa del danneggiato che non l’ha previsto né evitato; implica invece la presa d’atto che si è verificato un evento eziologicamente riconducibile ad una condizione di pericolosità della res soggetta al governo e alla custodia del Comune.

L’attrice ha provato il fatto lesivo (la caduta) e il nesso causale con la res (il manto stradale sconnesso), il Comune convenuto , invece, non ha fornito la prova liberatoria di cui era gravato, conseguentemente ne viene accertata la responsabiità ai sensi dell’art. 2051 c.c.

La redazione giuridica

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