Concausa concorrente e menomazione concorrente extralavorativa in ambito INAIL (Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Sentenza n. 1375/2021 del 20/05/2021).

Concausa concorrente: Con ricorso del 30 maggio 2019 , il lavoratore ha agito nei confronti dell’INAIL al fine di ottenere l’accertamento dell’infortunio sul lavoro con postumi permanenti del 14-15%. Il ricorrente riferisce di essersi sottoposto a esami e, nel marzo e nell’aprile 2018, a due interventi chirurgici di impianto di neurostimoliazione. Nelle more l’INAIL, che aveva regolarmente aperto il sinistro, confermava l’infortunio e sottoponeva il ricorrente a visite scadenzate. Tuttavia, in data 23 maggio 2018 l’Inail comunicava che non era stata riscontrata alcuna menomazione dell’integrità psico fisica e che pertanto non sussisteva il diritto ad alcuna indennità giornaliera essendo il ricorrente dipendente di pubblica amministrazione.  

Concausa concorrente della menomazione è la tesi sostenuta dall’Inail e il lavoratore agisce in giudizio. La CTU Medico-Legale, conferma quanto dedotto dall’Istituto circa la concausa concorrente della menomazione, in quanto accerta una “menomazione concorrente extralavorativa preesistente a carico del 3° dito della mano destra, contraddistinta da ipomobilità flessoria attiva ” conseguente a infortunio occorso nel 1999.  Tale menomazione extralavorativa preesistente all’infortunio lavorativo del 20.10.2016 è da valutare in un danno biologico Inail del 4 -5% (quattro -cinque percento). La menomazione extralavorativa preesistente alla mano destra è da considerare sia una concausa di lesione che una concausa concorrente di menomazione “.

 “Nel 5/2018 alla visita neurologica dello specialista INAIL (2.5.2018) risulta “medicazione al braccio destro, muove con disinvoltura le dita della mano destra alla ricerca della documentazione sanitaria che reca (non reperisce EMG) riferisce lieve ipoestesia al 2 e 3 dito della mano a destra. Presenta la digito -opposizione delle dita, l’adduzione ed abduzione, la flesso -estensione e mm di lateralità del polso. Incompleta l’estensione del 3° dito (tendine). ROT come di norma. Nel 6/2018 nella relazione medico -legale di parte ricorrente (20.6.2018) è descritta “impotenza funzionale dell’arto superiore destro con deficit estensorio di circa 20° del gomito con articolarità del polso ipovalida con impossibilità alla formazione di un valido pugno. Va tenuto presente che nel periodo 3 -6/2018 il ricorrente aveva impiantato il neurostimolatore periferico al braccio destro, che veniva controllato dal telecomando, per il trattamento del dolore distale all’arto superiore destro, e che l’azione sul dolore è graduale e progressiva in queste forme invasive di trattamento del dolore, in particolare nei primi mesi, per effetto dell’aggiustamento e dell’abitudine all’uso del dispositivo da parte del paziente. Considerando tutte le descrizioni obbiettive risulta nell’4/2018 un interessamento anche prossimale dell’arto superiore destro in termini di stenia di braccio e avambraccio, comunque di grado minimo (deficit di forza (3/5) abduzione/adduzione braccio; deficit di forza (2 /5) flesso -estensione avambraccio sul braccio e polso), distalmente alla mano risulta un deficit di forza nella prensione e nell’estensione delle dita, con associata riduzione della sensibilità tattile, termica e dolorifica e controllo del dolore cronico ricorrente con il dispositivo impiantato e con eventuale terapia farmacologica analgesica locale. Tenuto conto della tabella del danno biologico INAIL (D.Lgs 38/2000) e delle relative voci tabellari adottando il criterio per analogia, tale situazione di interessamento discretamente esteso delle limitazioni dell’arto superiore destro, dominante, con interessamento minimo di avambraccio e braccio e maggiori limitazioni nella mano contraddistinte da disfunzionalità in termini di riduzione di forza e di coordinamento flesso -estensorio delle dita, in particolare del 3° dito e in misura minore alle altre dita (2° e 4°, 1° e 5°), con associata riduzione della sensibilità termo -tattile -dolorifica, con uso cronico di impianto di neurostimolazione periferica al braccio , attivabile sul nervo mediano e ulnare dal ricorrente con un telecomando per la gestione del dolore cronico -ricorrente, si valutano i postumi permanenti al 6/2018 in un danno biologico INAIL del 10% (dieci percento) “.

Ebbene, viene applicata la Formula Gabrielli, avendo il CTU accertato  la sussistenza di una concausa concorrente e, in applicazione della suddetta formula, viene riconosciuto un danno biologico del 10% con conseguente condanna dell ‘INAIL a corrispondere le prestazioni di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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