Caduta sul tombino scoperto e occultato dalle foglie: ritenuta colpevole anche la danneggiata, oltre che il Comune.

Caduta sul tombino: alla danneggiata viene addossato il 20% di colpa e ridotto il risarcimento ( Cass. Civ., sez. VI – 3, ordinanza n. 2495 del 27 gennaio 2022).

La caduta sul tombino occultato dal fogliame in primo grado veniva risarcita con l’importo di € 79.361,00, ma la Corte d’Appello di Napoli rivaluta la responsabilità e accerta una corresponsabilità della stessa danneggiata.

Nello specifico la danneggiata cadeva dalla bicicletta a causa della presenza sulla strada di un tombino privo di copertura e occultato da fogliame e detriti. Pacifica la responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 c.c.

Tuttavia, in Appello viene, come detto, rivalutata la responsabilità, e riconosciuto un concorso di colpa nella misura del 20% e viene decurtato proporzionalmente il risarcimento del danno.

La danneggiata ricorre in Cassazione.

Con il primo motivo denuncia omessa considerazione dell’istruttoria espletata. Inoltre adduce che la motivazione si dimostri del tutto illogica e apparente, poiché la Corte di merito, dopo avere constatato la caduta sul tombino e che il tombino era privo di copertura, e coperto di foglie e carta, ha ritenuto, contraddicendo quanto poco prima rilevato, che “lo stato dei luoghi” fosse percepibile e avrebbe dovuto indurre la danneggiata a mantenere un condotta di guida della bicicletta maggiormente prudente, evitando di dirigere il velocipede in un punto nel quale avrebbero potuto celarsi insidie.

Il motivo è inammissibile perché censura una errata valutazione delle risultanze istruttorie, e, dunque, l’esito di una valutazione di merito, del tutto incensurabile in Cassazione.

Sotto il profilo della denunciata illogicità, assenza, o quantomeno apparenza di motivazione, il motivo è infondato.

Ai fini della valutazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., nel valutare la imprudenza della vittima, caduta sul tombino scoperto, pur in presenza di una insidia, sotto il profilo del nesso causale tra condotta ed evento, la motivazione resa dalla Corte di Appello di Napoli risulta intrinsecamente coerente e logica, e dunque rispettosa del minimo costituzionale.

La Corte territoriale, pur riconoscendo che il tombino costituiva una insidia, ha considerato che alla determinazione dell’evento avesse concorso, in una minima parte valutata nella misura del 20%, la condotta negligente della danneggiata, assumendo che, una volta percepito lo stato dei luoghi, essa “avrebbe dovuto evitare di dirigere la bicicletta in un punto nel quale avrebbero potuto celarsi insidie, ovvero che ne avrebbe potuto comunque provocare la caduta per la presenza di detriti e tanto era richiesto a una persona di diligenza media”.

La motivazione resa, dimostra che, sotto il profilo del nesso causale, occorreva farsi una valutazione comparativa tra le due condotte colpose assunte dalle parti, ex art. 1227 c.c., comma 1.

Con il secondo motivo la danneggiata denuncia l’assenza dei presupposti giuridico fattuali per attribuire un concorso di colpa della stessa danneggiata, caduta sul tombino scoperto, mentre percorreva la pubblica via in bicicletta.

Si tratta di una valutazione di merito sul grado di negligenza della vittima, rispetto alle regole di normale prudenza, effettuata dal giudice alla luce delle circostanze acquisite, e dunque di una valutazione fattuale insindacabile circa la dinamica dell’occorso  in Cassazione.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La redazione giuridica

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