Il tombino in questione è in dislivello rispetto al manto di copertura e l’area risultava ricoperta da detriti e brecciolino e con illuminazione non sufficiente (Tribunale di Roma, Sentenza n. 19627/2021 del 17/12/2021 RG n. 77331/2018)

Il motociclista danneggiato cita a giudizio il Comune di Roma chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 26.10.2015. Assume che alla guida del proprio motoveicolo, durante la marcia, cadeva a terra a causa di un tombino non a livello e della cattiva manutenzione del manto stradale in tutto quel tratto di strada che risultava sconnesso e ricoperto di detriti.

Pertanto, deducendo la responsabilità della convenuta ai sensi dell’ art. 2051 c.c. – o, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 2043 c.c. – ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Comune respinge ogni responsabilità, attribuendola esclusivamente alla condotta imprudente e pericolosa dell’ attore, che procedeva a velocità elevata nonostante il passaggio dalla strada, ossia da una situazione di piena visibilità, al tunnel e, quindi, ad una situazione diversa e caratterizzata dalla presenza di luce artificiale.

La domanda del motociclista è fondata.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: la responsabilità ex art. 2051 c.c., postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano in sorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.

La norma in questione non dispensa il danneggiato dall’ onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’ evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

In applicazione di tali principi, il danneggiato ha fornito la prova del nesso causale tra la res in custodia, ossia il tratto stradale in questione, e le subite lesioni fisiche.

Le circostanze del sinistro risultano confermate dalle prove testimoniali, inoltre la circostanza che il tombino in questione non fosse a livello rispetto al manto di copertura e che l’area risultava ricoperta da detriti e brecciolino, è stata confermata dalla Polizia Municipale intervenuta sul luogo.

Inoltre, la Polizia Municipale, nel verbale d’intervento, dava atto, in relazione alle condizioni dei luoghi: “illuminazione artificiale del sottovia risulta appena sufficiente si ritiene opportuno segnalare l’ opportunità di un intervento finalizzato alla verifica del manto stradale sull’ intero tratto di curva”.

Il Comune convenuto non ha fornito la prova liberatoria del caso fortuito quale esimente della responsabilità ex art. 2051 c.c..

Venendo alla liquidazione dei danni patiti dal motociclista, le lesioni fisiche accertate dal CTU hanno determinato l’ inabilità temporanea assoluta in giorni 7, l’ incapacità temporanea relativa in giorni 10, al 50%; senza la sussistenza di postumi permanenti.

Per quanto concerne i danni riportati del motociclo, il Giudice osserva che la descrizione dei medesimi riportata nella relazione di incidente stradale redatta dagli Agenti della Polizia Municipale, come emerge anche dal materiale fotografico prodotto, consente di ritenere congruo il preventivo di spesa per euro 1.160,00 allegato dall’attore.

La cifra complessivamente liquidata è pari ad euro 2.533,35, cui vanno aggiunti gli interessi legali.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.378,00 oltre rimborso forfettario e accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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