Riconosciuti al custode del canile aggredito postumi invalidanti per le cicatrici cutanee, pregiudizio estetico, esiti neurologici di sindromi canalicolari con compromissione funzionale e disturbo post -traumatico da stress cronico (Tribunale di Fermo, Sez. Lavoro, Sentenza n. 251/2021 del 14/12/2021-RG n. 43/2021)

Il lavoratore espone di avere instaurato originario giudizio, definito con declaratoria di incompetenza territoriale, avanti al Tribunale di Ascoli Piceno in cui aveva allegato di avere espletato mansioni di allevatore e custode del canile comunale e di avere patito un infortunio sul lavoro la mattina del 2 novembre 2017, quando era stata aggredito da un cane, riportando diagnosi di vaste ferite lacero-contuse da morso con perdita di sostanza all’ arto superiore sinistro, frattura scomposta distale ulnare sinistra, con prognosi di giorni 30 e di avere subito plurimi ricoveri .

Lamenta la valutazione di postumi invalidanti operata dall’Inail nella misura del 10% ed estesa al 14% in sede di opposizione, chiede il riconoscimento di un danno biologico complessivo pari al 18%.

Risulta dalle produzioni di parte che l’infortunio procurava vaste ferite lacero-contuse con perdita di sostanza all’arto superiore sinistro da morso cane (esiti cicatriziali deturpanti), frattura scomposta ulna distale sinistra (esiti algo funzionali di minima entità al polso sinistro in destrimane) e sindrome ansioso depressiva reattiva (lieve sindrome reattiva mds).

All’esito della procedura di opposizione il danno psichiatrico è stato quantificato nel 4% ed i postumi invalidanti complessivi sono stati determinati nel 14%.

Il CTU ha evidenziato che il ricorrente risultava affetta da deficit funzionale dell’arto superiore sinistro (esito di lesione lacero -contusiva, esito di frattura ulnare scomposta con persistenza dei mezzi di sintesi, esito di lesione neurologica ramo distale sensitivo del nervo radiale) e deficit estetico alla coscia sinistra (sede di prelievo cutaneo per innesto) .

Il quadro menomante composito, secondo il CTU, era caratterizzato da “deficit funzionale dei movimenti di gomito e di stretta a pugno della mano (riduzione della stenia muscolare) e da rilevante deficit funzionale estetico da complesso cicatriziale particolarmente percettibile anche a diversi metri di osservazione, con pregiudizio al patrimonio estetico. Presenti deficit di sudorazione della cute, ormai compromessa quanto alla perdita della funzionalità tegumentaria, e deficit neurologico relativo alla capacità sensoriale della parte distale dell’arto superiore sinistro, nonché cicatrice all’arto inferiore sinistro di modesta entità. Disturbo ansioso-depressivo di modesto impatto funzionale.

Secondo il CTU, “Dal momento che le cicatrici cutanee deturpanti non interessanti il volto ed il collo erano valutabili fino a 12% , la dermopatia cronica a genesi irritativa con alterazione della sensibilitĂ  ed apprezzabile pregiudizio estetico era stimabile fino a 16 %, i movimenti di flesso-estensione del polso limitati ai gradi estremi erano quantificabili fino al 2% , gli esiti neurologici di sindromi canalicolari con sfumata compromissione funzionale erano giudicabili fino a 7% e il disturbo post-traumatico da stress cronico moderato, a seconda dell’efficacia della psicoterapia, era determinabile fino a 6%…..la complessiva menomazione all’integritĂ  psico-fisica è stimabile nella misura del 16%.”

In particolare: cicatrici cutanee deturpanti, non interessanti il volto ed il collo al 9% , dermopatia cronica a genesi irritativa con alterazione della sensibilitĂ  ed apprezzabile pregiudizio estetico al 2% , movimenti di flesso -estensione del polso limitati ai gradi estremi al 2% , esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale al 2% e disturbo post -traumatico da stress cronico moderato al 2% .

Il Giudice ritiene corretta e particolarmente dettagliata la conclusione del Consulente che viene integralmente condivisa.

Pertanto, l’Inail viene condannato a versare il relativo indennizzo in rendita, previa deduzione della quota capitale già versata, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed agli interessi legali dal 25 giugno 2021, nel rispetto del divieto di cumulo di cui all’art. 22 comma 36 della l. n. 724/1994.

Per quanto riguarda le spese di lite, viene tenuto conto del limitato gradiente invalidante riconosciuto all’esito del giudizio, rispetto alla domanda della ricorrente e della data di riconoscimento successiva al deposito del ricorso , e ne viene dichiarata la compensazione per la metà.

Avv. Emanuela Foligno

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