Il fatto della stessa danneggiata possiede i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità che lo rendono idoneo da solo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti (Tribunale di Torino, IV Sez., Sentenza n. 4654/2021 del 19/10/2021 RG n. 21936/2020)
L’attrice percorrendo a piedi la via cittadina, giunta in prossimità dell’area mercatale, inciampava in una buca presente sul marciapiede non segnalata e scarsamente visibile.
Per tale ragione cita a giudizio il Comune di Torino onde vederlo condannato al risarcimento dei danni.
Pacifico che l’attrice cadeva a causa di una buca presente sul marciapiede, tuttavia l’istruttoria ha confermato la versione dei fatti avanzata dalla parte convenuta.
Le immagini fotografiche prodotte dalla attrice non mostrano un marciapiede ingombro di foglie (o rami, o altro): in esse, al contrario, si evidenzia come solo una parte dell’area calpestabile fosse leggermente dissestata, in quanto caratterizzata dalla assenza del manto di asfalto, mentre tutto il resto del marciapiede era libero e piano.
Oltretutto, la caduta avveniva in un’ora diurna con perfetta illuminazione naturale e dunque la danneggiata ben avrebbe potuto scorgere la presenza della buca.
Ancora, le fotografie dimostrano che la buca in questione fosse in realtà di modeste – ed anzi quasi risibili – dimensioni, che attestano la presenza di un dislivello, a tutto concedere, di pochi millimetri.
Inoltre, osserva il Tribunale, se lo stato dei luoghi fosse così pericoloso come dedotto dalla parte attrice, è di tutta evidenza che sarebbero altamente frequenti sinistri che coinvolgono pedoni, cosa che invece non risulta sia accaduto.
La regola fondamentale da tenere ben presente in casi del genere, in cui un danno è cagionato non già dal dinamismo intrinseco della cosa in custodia (vale a dire dal fatto che la cosa esploda, si corroda, produca emissioni pericolose, si disgreghi, cedendo improvvisamente sotto il peso del passante, etc.), determinante una situazione assolutamente palese e ben visibile da chiunque, ma dall’utilizzo errato che viene fatto da parte del soggetto danneggiato, è data dal principio di autoresponsabilità.
In forza del principio di autoresponsabilità “chi cammina per strada, essendo dotato di occhi e di cervello, deve prestare attenzione a dove mette i piedi, immaginandosi che il marciapiede (…) non è una lastra di vetro, priva di asperità (ed anzi, se lo fosse, magari se ne invocherebbe la scivolosità…) e che avvallamenti del genere di quello in oggetto ben possono presentarsi al normale incedere dei passanti. Ciò che il pedone ha, invece, il sacrosanto diritto di esigere dall’Amministrazione Comunale è che le vie ed i marciapiedi non presentino insidie e trabocchetti, cioè punti non segnalati e non protetti, nei quali possono verificarsi cedimenti del tutto inaspettati e di una consistenza tale da compromettere la sicurezza dei passanti”.
La presenza della situazione “anomala” esclude la presenza di un’insidia o di un trabocchetto: caratteristiche, queste, che si definiscono proprio per il fatto che il pericolo è celato da uno stato di evidente (ma, in realtà solo apparente) normalità, laddove nella specie di cui qui si discute la pericolosità dello stato dei luoghi è squadernata da tale stato medesimo.
Non solo.
In tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ., il caso fortuito – inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno – è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull’evento dannoso, che può anche essere esclusiva.
A maggior ragione, dunque, devono applicarsi i principi giurisprudenziali laddove il dislivello/buca presente sul manto stradale sia del tutto risibile.
Ciò, secondo il Tribunale, trova ancor più valore laddove si consideri che nessun altro passante risulta essere incorso in qualsivoglia infortunio nel transitare nel tratto di marciapiede in esame, e, dunque, la caduta in oggetto è dovuta a distrazione.
Il sinistro, quindi, è esclusivamente ascrivibile alla distrazione della attrice e pertanto al fatto colposo del danneggiato, idoneo ad escludere ogni forma di responsabilità ex art. 2051 c.c. e, a maggior ragione, ex art. 2043 c.c.
Nella specie può dunque veramente dirsi che, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, l’ente proprietario del marciapiede è riuscito a superare la presunzione di colpa ex art. 2051 c.c., in quanto la situazione che ha provocato il danno di cui qui si discute si è verificata non come conseguenza di un difetto di diligenza nella sorveglianza o manutenzione della strada o del marciapiede, ma in maniera improvvisa e per colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
Il fatto della stessa parte danneggiata, nel caso in esame, possiede i caratteri dell’autonomia, eccezionalità, imprevedibilità ed inevitabilità che lo rendono idoneo da solo a produrre l’evento, escludendo i fattori causali concorrenti.
Le domande dell’attrice vengono integralmente rigettate.
Avv. Emanuela Foligno
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