Le operazioni peritali svolte in corso di causa hanno consentito di appurare con un grado di ragionevole probabilità che la patologia lamentata dal ricorrente è stata cagionata da cause extraprofessionali (Tribunale di Ivrea, Sez. Lavoro, Sentenza n. 343/2021 del 15/12/2021-RG n. 1027/2020)

Il lavoratore ha convenuto in giudizio l’Inail invocando la natura professionale della patologia da cui è affetto in quanto causata o concausata dall’esposizione a sostanze bronco irritanti in qualità di operaio.

In materia di assicurazione contro le malattie professionali quando la malattia è inclusa nella tabella di cui all’art. 3 D.P.R. n. 1124/1965, il lavoratore deve provare di essere stato addetto alla lavorazione considerata nociva: in tal caso, il nesso eziologico è presunto, con possibilità per l’Inail di fornire la prova contraria, dimostrando la causa extraprofessionale della malattia.

Diversamente, in caso di malattia non tabellata, o di svolgimento di lavorazioni diverse da quelle indicate in tabella come nocive, l‘onere della prova della riconducibilità della malattia all’ attività professionale svolta grava sul lavoratore.

Il ricorrente ha affermato che la patologia da cui è affetto sarebbe stata cagionata dall’esposizione lavorativa a sostanze bronco irritanti.

In particolare, il ricorrente ha affermato di aver svolto la mansione di addetto al taglio fino al 1999, occupandosi del carico, del taglio, dello scarico della bobina e del controllo del prodotto finito, oltre alla preparazione della linea del taglio; di essere stato successivamente addetto al taglio anime in tubolare di cartone di diverso diametro dal 1999 al 2000 ; di avere poi svolto mansioni di magazziniere in area imballo dal 2001 al 2014 effettuando la movimentazione di prodotti finiti e utilizzando nastratrici automatiche o manuali ed infine di essere addetto a partire dal 2015 alla macchina ripassatrice/revisionatrice occupandosi di caricare la bobina da ripassare, avviare la macchina , controllare con la telecamera il materiale in svolgimento, tagliare ed eliminare i tratti di materiale difettoso, scaricare la bobina del prodotto finito revisionato e infine apporre l’ etichettatura.

Ha inoltre dedotto di aver sempre lavorato all’ interno di un capannone insieme ad altri sessanta operai ed oltre trenta addetti alla logistica e che all’ interno del capannone sono presenti due macchine a rotocalco a dieci colori, una accoppiatrice ceratrice, una accoppiatrice in triplice, una accoppiatrice solvent less e una ripassatrice .

Il tutto senza adeguati dispositivi di protezione (le mascherine BLS FFP1 sono state introdotte solo dal 2018) e di essere quindi stato esposto al contatto e alle esalazioni di sostanze bronco irritanti, fumi vernici, solventi, resine, colle, polveri e in particolare di diisocianati che avrebbero provocato l’insorgenza della patologia da cui è affetto.

Il CTU ha esaminato attentamente la documentazione sanitaria in atti, analizzato le mansioni lavorative descritte dal ricorrente anche in relazione agli atti versati in causa, ed ha affermato che: “Sulla base dell’anamnesi, della documentazione sanitaria, della visita medica, si ritiene che il ricorrente sia affetto da: Malattia allergica respiratoria (oculorinite) nota dall’adolescenza in polisensibilizzazione ad allergeni inalabili ubiquitari perenni e stagionali. : Considerati i dati anamnestici e la situazione clinica attuale; Considerato il tempo di latenza tra l’inizio di una nuova attività e la comparsa della sintomatologia: il ricorrente ha cambiato mansione nel 2014 e le crisi si sono verificate nel 2017 in concomitanza anche con l’arrivo del cane presso l’abitazione; Considerata la positività del ricorrente ad allergeni comuni tra quali il pelo del cane: Prick test cane e cane Lofarma positivo (++) verso entrambi gli estratti .Prick test per pesca/profilina positivo per profilina (+++); Considerata improponibilità del test specifico di stimolazione in rapporto al rischio beneficio, si ritiene che non ci siano elementi sufficienti per dimostrare che la patologia sia legata alla attività lavorativa svolta o peggiorata da essa, ritenendo più probabile ricondurre l’eziologia a cause extraprofessionali.”

Dunque, le operazioni peritali svolte in corso di causa hanno consentito di appurare con un grado di ragionevole probabilità che la patologia lamentata dal ricorrente è stata cagionata da cause extraprofessionali.

Le risultanze delle operazioni peritali svolte vengono poste a base della sentenza, atteso che le conclusioni cui è giunto il CTU vengono integralmente condivise dal Giudice, in particolare laddove il Consulente ha accertato che il ricorrente è affetto da Malattia allergica respiratoria (oculorinite) nota dalla adolescenza in polisensibilizzazione ad allergeni inalabili ubiquitari perenni e stagionali .

La difesa del ricorrente ha sostenuto che il CTU non avrebbe adeguatamente considerato l’insorgenza dei sintomi in occasione dei rientri sul posto di lavoro e l’assenza nei periodi di sospensione, che dimostrerebbero la chiara natura professionale della patologia in questione.

Le considerazioni di parte ricorrente non vengono condivise, atteso che il CTU nella sua relazione ha ben considerato le predette circostanze, ma ha comunque ritenuto che la patologia da cui è affetto il ricorrente abbia origine extralavorativa.

Il ricorso viene rigettato a spese integralmente compensate.

Avv. Emanuela Foligno

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