Il ricorrente agisce in giudizio nei confronti dell’Inps per l’ottenimento dello status di invalidità civile di cui alla l. n. 118/71 ex art. 13 legge 118/71 con diritto a percepire l’indennizzo mensile di invalidità civile in quanto invalido nella misura pari al 74% e/o nella misura del 67% ai fini dell’esenzione dalla spesa sanitaria (Tribunale di Sciacca, Sez. Lavoro, Sentenza n. 340/2021 del 15/12/2021 RG n. 1184/2020)
Il Tribunale ritiene parzialmente fondata la domanda.
Espone, in particolare, di avere proposto ATP e che la provvidenza invocata non veniva riconosciuta.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d’ufficio.
Il CTU ha accertato che la ricorrente è affetta da “Sindrome Ansioso – Depressiva Endoreattiva Grave. Cardiopatia Ischemica In Paziente Con Pregresso Ima (Ptca Con Stent Su Cdx). Insufficienza Mitralica e Aortica Lieve. Ernie Discali Lombari Multiple. Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa del 67% per cui non ha diritto all’assegno ordinario di invalidità ex art. 13 L. 118/1971”.
L’assegno mensile di assistenza è stato istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell’articolo precisava che l’assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).
Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L’innalzamento tuttavia è decorso dall’entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.
Le condizioni attuali del suddetto beneficio sono:
-età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
-essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
-avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
-disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.931,29;
-non svolgere attività lavorativa.
L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
Rigettata, dunque, la richiesta di indennizzo mensile di invalidità civile, viene riconosciuta invece l’invalidità nella misura del 67% ai fini dell’esenzione dalle spese sanitarie con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese del giudizio vengono integralmente compensate, mentre le spese di CTU medico-legale vengono poste a carico dell’Inps, con riferimento a entrambe le fasi di giudizio.
Conclusivamente, il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara che parte ricorrente presenta una invalidità pari al 67% ai fini dell’ esenzione ticket.
Avv. Emanuela Foligno
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