Inalazione dei vapori di farmaci antiblastici

0
Inalazione dei vapori di farmaci antiblastici del lavoratore

Inalazione dei vapori di farmaci antiblastici dovuta alla dispersione di elementi chimici a causa dell’infiltrazione violenta di acqua piovana dal tetto nella cappa di raccolta del trattamento dei prodotti chemioterapici (Cassazione civile, sez. VI, Sentenza n. 1743 depositata il 20/01/2022).

Inalazione dei vapori di farmaci. La interessante vicenda è stata trattata dalla Corte d’Appello di Roma che ha accolto il gravame proposto dalla Asl, datrice di lavoro di G.G., avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone di condanna al risarcimento del danno per infortunio sul lavoro.

L’infortunio si verificava per inalazione dei vapori di farmaci antiblastici dovuta alla dispersione di elementi chimici a causa dell’infiltrazione violenta di acqua piovana dal tetto nella cappa di raccolta del trattamento dei prodotti chemioterapici.

Il Tribunale condannava la Asl a risarcire al lavoratore il danno non patrimoniale permanente, causato dalla inalazione dei vapori di farmaci, in Euro 45.000,00 e quello temporaneo in Euro 5.200,00, invece la Corte di Appello, sul presupposto che il danno permanente consistesse in un’invalidità del 3%, riduceva il corrispondente ristoro ad Euro 5.958,00, oltre ad Euro 5.250,00 a titolo di temporanea.

Il lavoratore ricorre in Cassazione facendo leva sulla asserita “totale eccezionalità dell’evento dannoso”, il cui esame non è stato omesso dalla Corte d’Appello, che ne ha però escluso la rilevanza.

Con il motivo inoltre si propone una diversa valutazione del materiale istruttorio e quindi un diverso giudizio di merito, sotto il profilo della gravità dell’accaduto e delle ricadute personali.

La ASL, con ricorso incidentale, eccepisce l’addosso integrale delle spese di lite.

La Suprema Corte evidenzia che la soccombenza complessiva, nel merito, era della Asl, che dunque legittimamente si è vista addossare le spese dei due gradi, peraltro liquidate in concreto, coerentemente con il disposto del D.M. n. 44 del 2014, art. 5, comma 1, calibrando l’ammontare sulla somma attribuita alla parte vincitrice a titolo di danno e non su quanto domandato, in questo caso essendo stato applicato lo scaglione di tariffa ed a ridosso dei minimi.

Il giudizio davanti alla S.C. consente la regolazione delle spese sulla base di quanto accaduto in sede di legittimità, in applicazione del principio di causalità calibrato sugli esiti della sola fase di cassazione.

Ciò precisato, viene rigettato sia il ricorso principale che quello incidentale con compensazione integrale delle spese.

Il ricorso principale del lavoratore è considerato inammissibile e viene reputato corretto l’operato della Corte d’Appello di Roma in punto di rimodulazione del quantum risarcitorio, ferma la responsabilità della ASL, in qualità di datore di lavoro, per l’infortunio causato al Medico dalla inalazione dei vapori di farmaci antiblastici.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, viene dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso principale e per quello incidentale.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

Esclusa la malattia professionale per mancanza di prova

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui