Esclusa la malattia professionale per mancanza di prova

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Esclusa la malattia professionale per mancanza di prova

Esclusa la malattia professionale per il muratore affetto da discopatie lombari se non prova di aver svolto un’attività nociva consistente nella movimentazione manuale di carichi senza ausili efficaci (Cassazione Civile, sez. VI, 26/08/2021, n.23505).

Esclusa la malattia professionale per mancanza di prova: “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allegata tabella n. 4, esclude la necessità di provare l’esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l’attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l’attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (respinta, nella specie, la richiesta di riconoscimento della malattia professionale avanzata da un muratore affetto da multiple discopatie lombari atteso che il lavoratore non aveva fornita la prova dello svolgimento della lavorazione nociva consistente in movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci)”.

Esclusa la malattia professionale: La Corte d’Appello di Palermo ha accolto il gravame dell’INAIL e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda del lavoratore volta al riconoscimento della malattia professionale contratta nell’attività di muratore e manovale.

La Corte territoriale ha dato atto della inclusione della patologia denunciata (discopatie lombari multiple) nel D.P.R. n. 1124 del 1965, ritenendo, tuttavia, che il lavoratore non avesse assolto all’onere di dimostrare di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata e, specificamente a “lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci”.

Pertanto, la Corte di merito ha ritenuto esclusa la malattia professionale per mancata prova delle lavorazioni nocive.

Il lavoratore ricorre in Cassazione, sostenendo, tra gli altri motivi, che i Giudici di appello abbiano errato nel non considerare che, in caso di malattia tabellata, come quella diagnosticata al lavoratore, questi è onerato solo della prova di sussistenza della malattia e dello svolgimento di mansioni rientranti nell’ambito delle lavorazioni nocive tabellate; in presenza di tali presupposti, vige la presunzione legale sull’origine professionale della malattia, spettando all’INAIL di fornire l’eventuale prova contraria.

Il ricorso è inammissibile.

Sulla distribuzione degli oneri di prova, i Giudici di appello si sono conformati ai principi secondo cui, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allegata tabella n. 4, esclude la necessità di provare l’esistenza del nesso di causalità tra la malattia contratta e l’attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l’attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l’attività stessa all’interno della sua previsione, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari. In caso di contestazione, l’accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (Cass. n. 27752 del 2009; Cass. n. 13024 del 2017);

La Corte d’Appello non ha addebitato al lavoratore oneri di prova non dovuti, violando la presunzione legale posta dalla inclusione delle malattie e delle lavorazioni nocive nelle citate tabelle; bensì, ha ritenuto sfornita di prova, di cui era pacificamente onerato il lavoratore, l’allegazione sullo svolgimento della lavorazione nociva.

Ribadito, quindi, il principio secondo cui deve essere esclusa la malattia professionale se non risultano specificatamente allegate le lavorazioni asseritamente considerate nocive e fonte della patologia lamentata.

Il ricorso viene respinto con condanna alle spese.

Avv. Emanuela Foligno

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