Immissione nell’incrocio e lesioni non sono sufficienti per la declaratoria di responsabilità se risulta impossibile la ricostruzione della dinamica del sinistro. (Corte d’Appello Reggio Calabria, 10/12/2021, ud. 22/09/2021, dep. 10/12/2021, n.705)

L’immissione nell’incrocio da parte del veicolo, senza concedere la dovuta precedenza, non risulta provata. Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 1632 del 17.10.2016, rigettava la domanda dell’attore e dichiarava interamente compensate le spese di lite. In particolare il Tribunale, rilevato che i due testi escussi non avevano dato alcun utile contributo alla ricostruzione della dinamica del sinistro per non averne visto lo svolgimento, riteneva che dall’esame del rapporto di incidente stradale redatto dai Carabinieri,  si evinceva una traccia di frenata del motociclo di mt. 16 (con blocco del contagiri a 9.500 giri per minuto) con successivo punto di caduta del suo conducente e poi tracce di impatto del mezzo sul fondo stradale per ampio tratto antecedente l’incrocio.

Immissione nell’incrocio, pertanto, già avvenuta da parte del veicolo. Lo stesso emergeva anche dall’esame dell’elaborato peritale del C.T.U. in cui si precisava che l’impatto tra i due mezzi coinvolti nel sinistro era avvenuto subito dopo l’incrocio con la Citroen colpita nella parte posteriore destra dalla moto che, rimasta senza conducente (il quale dopo una frenata di mt. 16 cadeva), scivolava a terra in scarrocciamento per altri mt. 20 circa, fermandosi dietro l’autovettura che impattava.

Il Tribunale, inoltre, evidenziava che il C.T.U. accertava che la moto marciava ad una velocità incompatibile con il centro abitato e l’ora notturna, in prossimità di un incrocio; nonché che il conducente della Citroen , al momento di occupare l’incrocio non poteva vedere sopraggiungere la moto e quindi non aveva violato l’obbligo di precedenza; perciò il C.T.U. concludeva che la causa dell’incidente era da ascriversi solo alla velocità tenuta dalla moto.

In appello viene disposta una seconda C.T.U. e la Corte ritiene il gravame infondato.

Pacifica l’immissione nell’incrocio del veicolo e le lesioni subite dal motociclista, la dinamica del sinistro non ha trovato riscontro probatorio, conseguentemente, l’unico documento dal quale trarre elementi della dinamica del sinistro è il verbale di intervento dei Carabinieri.

Dal rapporto emerge che il sinistro risulta provocato dallo stesso motociclista che, conducendo la moto ad elevata velocità (riscontrabile sia dal contagiri bloccato a 9500 giri per minuto, sia dai 16 metri di frenata rinvenuti sull’asfalto), ne perdeva il controllo cadendo a terra, mentre la moto per inerzia continuava a scarrocciare senza controllo sull’asfalto per ulteriori 20 metri, prima di colpire nella parte posteriore l’autovettura a circa 36-40 metri dopo l’incrocio.

Inoltre, i danni riportati dall’autovettura nella parte posteriore effettivamente risultano compatibili con l’urto provocato dalla moto che scarrocciava senza controllo sull’asfalto coricata su di un lato.

Il C.T.U. ha evidenziato che le risultanze del rapporto dei Carabinieri (ritenuta elevata velocità della moto, lunghezza della frenata di sedici metri, misurazione dello scarrocciamento della moto fino al punto di impatto circa venti metri dopo), inducono a ritenere che il veicolo non poteva non avere già completato la manovra di immissione nell’incrocio al momento del verificarsi dell’urto.

Ne deriva che l’autoveicolo risulta estraneo al sinistro e che lo stesso non ha violato le regole sulla precedenza.

Quindi, correttamente il Tribunale ha recepito in sentenza la dettagliata analisi del C.T.U. sulla dinamica del sinistro, e la Corte ne condivide le motivazioni e le conclusioni.

Ed ancora, correttamente, il Tribunale non ha ritenuto sussistere a carico del conducente dell’autovettura l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, in quanto quest’ultimo era stato ritenuto completamente estraneo al sinistro stesso, avendo la sua vettura, completato la immissione nell’incrocio e subito un danno nella parte posteriore a seguito dell’urto da parte di una incontrollata scarrocciante motocicletta senza più il suo conducente, disarcionato.

Il gravame viene interamente rigettato.

La redazione giuridica

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