Negato consenso alle emotrasfusioni

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Negato consenso alle emotrasfusioni per motivi religiosi

Negato consenso alle emotrasfusioni da parte dei genitori, testimoni di Geova, viene ritenuto privo di interesse ad agire. (Cass. civ., sez. I, sent., 11 gennaio 2022, n. 604)

Negato consenso alle emotrasfusioni da parte dei genitori: Il Tribunale per i Minorenni di Milano sospendeva, provvisoriamente, i genitori, Testimoni di Geova,  dalla responsabilità genitoriale e la affidava al Comune di Busto Arsizio, in seguito al negato consenso alle ipotetiche emotrasfusioni necessarie per l’accertamento bioptico di una massa tumorale diagnosticata alla figlia.

Negato consenso alle emotrasfusioni: I genitori della minore ricorrono in Cassazione sottolineando, sul punto, l’errata esclusione dell’interesse a proporre reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare autorizzativo del trattamento trasfusionale, che invece si assume esistente.

Il Tribunale per i Minorenni ha escluso l’esistenza dell’interesse ad agire ai fini dell’accertamento della illegittimità del provvedimento.

Infatti, «l’interesse ad agire postula che colui che agisce in giudizio si qualifichi titolare di diritti o di rapporti giuridici e non anche l’attualità della lesione del diritto, poiché è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, dovendosi ritenere che la rimozione di tale incertezza non rappresenti un interesse di mero fatto ma un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l’intervento del giudice» (Cass. n. 12893 e 16262/2015, n. 13556/2005).

E’ necessaria l’esistenza della lesione, dovendo l’interesse ad agire sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, perché è in relazione a quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato (Cass. n. 9201/2021, n. 10553/2017).

Il Tribunale per i minorenni ha escluso l’esistenza della lesione dei diritti soggettivi in quanto, al momento della decisione, il trattamento trasfusionale autorizzato era stato superato in quanto resosi non necessario in occasione dell’esame diagnostico.

Alla ragazza  era stata diagnosticata una massa tumorale, prestato il consenso, insieme ai genitori, a compiere un accertamento bioptico, ma gli stessi negavano il consenso alle emotrasfusioni che si rendessero necessarie, per motivi di credo religioso, essendo Testimoni di Geova.

Su richiesta dei sanitari, il Tribunale per i Minorenni di Milano sospendeva provvisoriamente i genitori dalla responsabilità genitoriale sulla figlia e la affidava al Comune di Busto Arsizio.

Il Giudice Tutelare, con Decreto del 6.5.2019, autorizzava i medici a eseguire le emotrasfusioni, in caso di necessità, in occasione dell’esame bioptico che veniva eseguito senza far ricorso a quella pratica.

Avverso tale decreto i genitori presentavano reclamo, deducendone la nullità per la mancata audizione della minore, pur cosciente e capace di autodeterminarsi, ma il Tribunale per i Minorenni  lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse ad agire, essendo il reclamato provvedimento autorizzativo del trattamento trasfusionale riferito ad un esame diagnostico già eseguito senza necessità di ricorrere alle ipotizzate trasfusioni.

I genitori propongono ricorso per Cassazione e lamentano che il Tribunale escludeva l’interesse a proporre reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare autorizzativo del trattamento trasfusionale, che invece si assume esistente, in relazione alla invocata tutela del diritto della minore all’autodeterminazione nelle scelte sanitarie.

Deducono, altresì, che il negato consenso alle emotrasfusioni fosse un elemento di rischio e di pregiudizio per la minore, senza considerare che non vi erano rischi per la vita e la salute della minore tali da giustificare il consenso preventivo alle trasfusioni.

Nella specie, il Tribunale ha sostanzialmente escluso l’esistenza, cioè la stessa configurabilità in astratto, della lesione dei diritti soggettivi prospettati in causa, riassuntivamente configurabili quali espressione del diritto all’autodeterminazione in materia sanitaria, in considerazione del fatto che – al momento della decisione – il trattamento trasfusionale autorizzato era stato superato in quanto resosi non necessario in occasione dell’esame diagnostico.

L’accertamento richiesto ha ad oggetto, in definitiva, non l’effettiva lesione del diritto ma la mera eventualità (e dunque il pericolo) della lesione stessa, in conseguenza dell’autorizzazione preventiva del Giudice Tutelare, eventualità mai realizzatasi, risultando la lesione inesistente al momento della decisione del Tribunale impugnata.

Non sussiste, pertanto, uno stato di incertezza oggettiva tale da far insorgere l’interesse dei ricorrenti ad ottenere l’accertamento richiesto.

Il ricorso viene integralmente rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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