Sinistro stradale al crocevia: ritenendo insufficienti le risultanze della CTU disposta la richiesta di risarcimento danni viene respinta (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza N. 2501 pubblicata il 27/01/2022).

Sinistro stradale al crocevia: prima il Giudice di Pace, successivamente il Tribunale di Crotone rigettano la domanda di risarcimento danni dell’attore svolta nei confronti del conducente e della sua compagnia assicuratrice, che si era scontrato con la sua vettura in un incrocio, ritenendo insufficienti le risultanze della CTU e contraddittorie le testimonianze raccolte in ordine alla dinamica del sinistro, condannando l’attore alle spese di entrambi i gradi.

Sinistro stradale: Il danneggiato ricorre in Cassazione, lamentando l’omesso esame di fatto decisivo, in specie della dinamica del sinistro stradale e la violazione dell’art. 116 c.p.c.

La Cassazione ritiene inammissibile il gravame.

Il Giudice, innanzitutto, ha valutato le testimonianze raccolte, ritenendole inattendibili sulla base di una complessiva valutazione del quadro probatorio, ricostruito anche per il tramite di una CTU che non è riuscita ad accertare la dinamica del sinistro stradale, e la motivazione resa sul punto è conforme ai criteri di logicità.

Anche la denunciata violazione di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in merito alle valutazioni del giudice circa la non attendibilità del modulo di constatazione amichevole del sinistro stradale, è inammissibile.

Tale doglianza, in realtà, induce a proporre una diversa interpretazione della eccezione della convenuta, e ciò al fine di far rilevare che l’an debeatur non fosse stato contestato, là dove, invece, il giudice ha ritenuto contestato sia l’an che il quantum in virtù del suo potere discrezionale di qualificazione e interpretazione della domanda e delle eccezioni.

Difatti, l’Assicurazione aveva interamente contestato il fatto come riportato nell’atto di citazione e dedotto l’assenza di supporti probatori dell’assunto attoreo inerente la dinamica del presunto sinistro stradale al crocevia, rilevando che, anche laddove esso fosse stato accertato per come descritto nell’atto di citazione, l’attore avrebbe dovuto dimostrare di avere mantenuto una velocità moderata e adatta alle circostanze di tempo e di luogo, anche in base alle regole di comportamento imposte ai conducenti dal Codice della Strada.

In tema di sinistro stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

Infine, viene denunciata la violazione del giudicato esterno formatosi tra il conducente del veicolo avversario e la compagnia assicuratrice nel quale si sarebbe accertato che il sinistro in questione era avvenuto con concorso di colpa al 50% tra i conducenti delle due autovetture.

Anche questa doglianza è inammissibile.

La Suprema Corte ricorda che in tema di giudicato riflesso “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti, né è vincolante, nei confronti dei terzi, ma, quale affermazione obiettiva di verità, è idoneo a spiegare efficacia riflessa verso soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando il terzo sia titolare di una situazione giuridica dipendente o comunque subordinata, sempreché il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa”.

Conclusivamente, il ricorso viene dichiarato inammissibile e le spese sono poste a carico del ricorrente a favore dell’Assicurazione con raddoppio del contributo unificato.

Avv. Emanuela Foligno

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