Responsabilità del datore di lavoro:  è sempre tenuto a vigilare sul rispetto delle regole volte alla tutela dell’integrità dei lavoratori.

Responsabilità del datore di lavoro: «Il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale, abbia la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferire e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità datoriale residuando pur sempre in capo al soggetto datore di lavoro un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute psicofisica del dipendente al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 c.c. salva l’ipotesi che la condotta del lavoratore si configuri come abnorme e del tutto imprevedibile», così Cass. Civ., sez. lav, ordinanza n. 2403 pubblicata il 27 gennaio 2022.

La responsabilità del datore di lavoro viene dedotta dal lavoratore licenziato per superamento del periodo di comporto. Il Tribunale di Milano dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato a un uomo per superamento del periodo di comporto e condannava la società datrice di lavoro, al pagamento di un’indennità supplementare, rideterminata in appello in una somma minore rispetto a quella stabilita in primo grado.

Il lavoratore impugna in Cassazione con diversi motivi, tra cui, per quanto qui di interesse, l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro in luogo della colpa del lavoratore.

Il primo Giudice escludeva il nesso causale tra il danno addotto e la condotta della società datrice, ritenendo irrilevante che la malattia fosse stata occasionata nell’ambito dello svolgimento dell’attività lavorativa e ravvisando esclusivamente nell’uomo la fonte e la causa dei disagi denunziati.

Anche la Corte d’Appello escludeva il nesso causale tra la malattia denunziata e la responsabilità del datore di lavoro valorizzando la circostanza della posizione apicale del lavoratore per cui lo stesso ben avrebbe potuto, programmare diversamente la propria prestazione nel senso di assicurarsi la adeguata fruizione delle ferie, ridimensionare i carichi di lavoro, ecc.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c., al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi.

Grava, invece, sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente.

Ed ancora, in caso di eventuale concorso di colpa del lavoratore, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa, se non quando la condotta del lavoratore, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo “tipico” ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell’evento.

Inoltre, sottolineano gli Ermellini, in relazione all’eccessivo carico di lavoro è irrilevante l’assenza di doglianze mosse dal lavoratore, così come l’ignoranza delle particolari condizioni in cui sono prestate le mansioni affidate ai dipendenti, che, salvo prova contraria, si presumono conosciute dal datore di lavoro in quanto espressione ed attuazione concreta dell’assetto organizzativo adottato dall’imprenditore; in questa prospettiva è stata altresì esclusa la possibilità di monetizzazione delle ferie non fruite.

Il datore di lavoro deve vigilare sul rispetto delle regole a tutela della salute del dipendente.

In applicazione di tali principi, il fatto che il lavoratore, per la sua posizione apicale avesse la possibilità di modulare da un punto di vista organizzativo la propria prestazione, anche in relazione ai carichi di lavoro, alle modalità di fruizione delle ferire e dei riposi, non costituisce fattore di esclusione della responsabilità del datore di lavoro, residuando pur sempre in capo allo stesso un obbligo di vigilanza del rispetto di misure atte a prevenire conseguenze dannose per la salute del dipendente al quale connettere la responsabilità ex art. 2087 c.c.

La decisione viene cassata con rinvio.

Avv. Emanuela Foligno

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