L’appellante lamenta che il danno biologico riconosciuto dal CTU nella misura del 2% per l’infortunio sul lavoro è inferiore alla franchigia del 3% (Corte d’Appello di Palermo, Sez. III, Sentenza n. 2003/2021 del 16/12/2021 RG n. 48/2016)

Con sentenza del 12.10.2015, il Tribunale di Agrigento dichiarava che l’indennizzo dovuto all’infortunato per l’infortunio sul lavoro era pari ad 3.000,00 e condannava la Compagnia assicurativa al pagamento della somma, oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite e di CTU.

L’Assicurazione propone gravame.

In primo grado, il lavoratore conveniva in giudizio la Alleanza Toro esponendo che il 14.6.2013 mentre era intento a svolgere la propria attività lavorativa, sentiva una forte fitta alla schiena e, recatosi al Pronto Soccorso di Agrigento, gli veniva diagnosticata una lombo- sciatalgia da sforzo; che tale sinistro era garantito dalla polizza stipulata in data 18.10.2011 con la convenuta.

Il Tribunale, sulla base della CTU espletata, riconosceva una percentuale di invalidità del 2% e liquidava il danno biologico derivato nella somma di euro 3.000,00.

L’appellante lamenta che il danno biologico riconosciuto dal CTU (2%) era inferiore alla franchigia del 3% prevista dalla polizza e che l’art. 2 del contratto prevedeva che le lesioni derivanti da sforzi con conseguenti ernie erano escluse dalla garanzia; che l’art. 1 Rischio assicurato stabiliva che l’infortunio era un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente rilevabili.

Il motivo è ritenuto fondato.

La Compagnia eccepiva in primo grado che le conseguenze dell’evento erano riconducibili ad una condizione patologica preesistente e che l’art. 2 della polizza escludeva dalla garanzia le lesioni derivanti da sforzi con conseguenti ernie; che, inoltre, in base a quanto emergeva dal certificato di pronto soccorso, il tipo di incidente in questione (forte fitta e/o lombalgia da sforzo) non rientrava nel rischio assicurato, definito dall’art. 1 della polizza evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all’assicurato lesioni fisiche obiettivamente rilevabili.

Orbene, non ricorre innanzitutto l’esclusione della garanzia fondata sull’art. 3, a norma del quale l’assicurazione non è operante, tra gli altri casi, per gli infarti e le ernie non traumatiche, atteso che dall’esame della documentazione medica risulta che il lavoratore, mentre svolgeva la sua attività lavorativa, ha riportato una lombalgia da sforzo che appare costituire a tutti gli effetti un fatto traumatico.

Tuttavia, la domanda di risarcimento non può essere accolta in forza della previsione di cui all’art. 5) sub 1 (Oggetto della garanzia) a norma della quale l’indennizzo è dovuto solo se il grado di invalidità permanente accertata è superiore al 3% del totale; in tal caso l’indennità verrà liquidata per la percentuale di invalidità permanente eccedente il 3%.

Per quanto riguarda l’eccezione inerente l’applicazione della franchigia, la stessa è tardiva e non viene esaminata.

Pur se la nullità del contratto, o di singole clausole di esso, può essere rilevata anche d’ufficio, il principio va coordinato con le regole processuali concernenti gli oneri di allegazione dei fatti costitutivi delle domande e delle eccezioni, di cui agli artt. 163 e 167 c.p.c.

Ciò significa che anche le eccezioni rilevabili d ‘ufficio possono essere rilevate dal Giudice a condizione che il fatto costitutivo di esse sia stato debitamente allegato nei termini e con le modalità prescritti dalle regole processuali.

Conclusivamente, la predetta esclusione contrattuale della garanzia entro il limite del 3%, eccepita dalla Compagnia comporta il rigetto della domanda, avendo il CTU accertato postumi residui permanenti pari al 2%.

La Corte, in riforma della sentenza del Tribunale d i Agrigento del 12.10.2015 appellata dalla Compagnia, rigetta la domanda proposta dall’infortunato per l’infortunio sul lavoro e lo condanna all pagamento delle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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