Caduta dalla bicicletta sulla pista ciclabile

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Caduta sulla pista ciclabile e attribuzione di responsabilità

Caduta sulla pista ciclabile: viene respinta la domanda risarcitoria in quanto il ciclista si spostava dalla pista al manto erboso (Cassazione Civile, sez. VI, Sentenza n. 2667 pubblicata il  28/01/2022).

Caduta sulla pista ciclabile da parte del ciclista che subiva lesioni alle braccia e al volto lo inducevano a citare a giudizio dinanzi il Tribunale di Brescia il Comune di Castel Mella al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti.

La caduta sulla pista ciclabile avveniva a causa del sopraggiungere di un pedone, e il ciclista si spostava in una zona verde adiacente alla pista ove, imbattutosi in una buca profonda circa 40 centimetri e larga 50 cm per 50 cm., cadeva a terra riportando lesioni.

Il Tribunale di Brescia, rigettava la domanda attorea rilevando che l’evento si era verificato per esclusiva responsabilità del ciclista il quale si era spostato su un manto erboso, precluso al transito dei velocipedi e naturalmente caratterizzato da irregolarità del terreno.

La Corte d’Appello di Brescia, confermava integralmente la sentenza di primo grado.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che l’evento era interamente imputabile alla condotta negligente ed imprudente del ciclista, consistente nell’avere, dapprima, impegnato uno spazio riservato al solo transito dei pedoni e successivamente invaso un’area verde, posta al di fuori della pista.

La vicenda finisce in Cassazione dove il ciclista lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al punto ed al fatto decisivo della controversia.

Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe errato nell’escludere che il tratto di strada ove si era verificato il sinistro non fosse qualificabile in termini di pista ciclabile, in quanto, dall’esame dei luoghi, risultava piuttosto che si trattava invece della prosecuzione della stessa, interrotta dalla presenza di un attraversamento pedonale, di talché “il Comune aveva creato un passaggio ad hoc per consentire ai ciclisti di portarsi sul lato opposto della strada così da evitare la rotatoria”.

Oltre a ciò, sostiene il ricorrente, il Comune di Castel Mella avrebbe dovuto segnalare la buca che gli provocava la caduta dalla bicicletta e non nasconderla alla visibilità di chi tale luogo frequenta.

La Suprema Corte osserva che “in base alle previsioni del codice della strada le zone pedonali non sono tout court interdette al transito dei velocipedi, vero essendo piuttosto che l’art. 3 del Codice della Strada, comma 1, n. 2, definisce l’area pedonale come “zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo”, tra gli altri, “i velocipedi” e ferma la possibilità per i comuni di “introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali”.

Ha errato, quindi, la Corte d’Appello ritenendo irrilevante la mancanza di segnaletica orizzontale per essere la stessa “preordinata ad organizzare e disciplinare” la sola circolazione sulle strade.

La Corte territoriale, ha ricostruito la dinamica dell’incidente ritenendo che l’evento fosse imputabile esclusivamente al ciclista, il quale, ponendo in essere una condotta imprudente e negligente, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra fatto e danno.

Ha quindi attribuito al danneggiato la responsabilità della caduta dalla bicicletta  omettendo di valutare se le condizioni dei luoghi fossero tali che l’ipotizzata imprudenza dell’infortunato avesse semplicemente concorso a cagionare il danno, senza assurgere tuttavia a causa esclusiva dello stesso.

In sostanza, la Corte d’Appello non ha verificato se un comportamento colposo della vittima – come l’avere circolato in bicicletta su un’area interdetta al traffico dei velocipedi – valesse ad escludere ogni responsabilità del Comune, consistente nell’avere lasciata aperta, incustodita e non segnalata una buca di quelle dimensioni e di quella profondità.

In tale contesto la sentenza impugnata viene cassata con rinvio in diversa composizione.

La redazione giuridica

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