Sinistro stradale causato da un cinghiale

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Sinistro stradale causato da un cinghiale e ripartizione di responsabilità

Sinistro stradale causato da un cinghiale: il danneggiato cita a giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Fabriano la Provincia di Ancona per sentirla dichiarare responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni conseguiti ad uno scontro con un cinghiale di grosse dimensioni comparso all’improvviso sulla strada (Cassazione Civile, sez. VI, sentenza n. 2025 depositata il 24/01/2022).

Sinistro stradale causato da un cinghiale: la Provincia di Ancona, nel costituirsi in giudizio, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione Marche e l’Associazione Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda nei confronti della Provincia di Ancona condannandola a pagare l’importo di Euro 2.338,00, a titolo di risarcimento del danno per il sinistro stradale causato da un cinghiale, e le spese di lite.

La Provincia di Ancona proponeva appello e la Corte,  ritenuto la legittimazione passiva della Regione Marche, accoglieva il gravame della Provincia, rigettando la domanda del danneggiato, e compensato integralmente le spese del doppio grado tra tutte le parti costituite.

Avverso la sentenza l’Associazione Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2 ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi e la Regione Marche ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduce che il giudice d’appello non ha qualificato la soccombenza parziale della Regione Marche e della Provincia di Ancona nei confronti dell’ATC AN2. Stante il difetto di legittimazione passiva dell’Associazione, competente per la sola materia della “caccia”, il giudice d’appello avrebbe dovuto, anziché disporre la compensazione, tra tutte le parti costituite, delle spese del doppio grado, condannare la Regione Marche a manlevare l’Associazione di quanto sostenuto per la difesa in giudizio.

Inoltre viene lamentata violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui il giudice ha ravvisato una ipotesi di “soccombenza reciproca”, “assoluta novità della questione trattata”, o “mutamento della giurisprudenza” e omessa valutazione e motivazione su un fatto decisivo per il giudizio consistente nella soccombenza della Regione Marche nei confronti dell’ATC An 2.

L’Ente ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha applicato l’art. 2043 c.c. ed ha escluso, in base al giudizio controfattuale, che fosse esigibile, da parte della P.A., un comportamento atto ad evitare il danno, con ciò pronunciandosi in modo difforme all’ormai consolidato orientamento che ha definitivamente ricondotto le fattispecie di sinistro stradale con animali selvatici alla stregua dell’art. 2052 c.c. postulando una responsabilità oggettiva della P.A. in base al principio di precauzione che deve orientare la condotta della P.A. a fini generali-preventivi.

Gli Ermellini ritengono fondato il secondo motivo, posto che le ragioni addotte dal Tribunale per l’operata compensazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito anche nei confronti dell’attuale ricorrente non risultano in ogni caso rientrare nelle ipotesi disciplinate dall’art. 92 c.p.c., comma 2, anche nella sua formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, così potendosi interpretare la doglianza proposta.

Osserva la Corte che le ragioni addotte dal Tribunale – “Quanto al regime delle spese di lite, la domanda principale proposta dalla Regione di inammissibilità dell’appello formulato dalla Provincia, nonché l’oggettiva difficoltà della disciplina anche dal punto di vista dell’individuazione del soggetto legittimato passivamente, giustificano la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”, – non risultano pertinenti alla posizione dell’attuale ricorrente.

Nella decisione impugnata si dà atto dell’orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità che già aveva individuato nella Regione, e non nella Provincia, il soggetto passivamente legittimato in caso di sinistro stradale causato da animali selvatici.

In conclusione, pacifica la responsabilità della Regione nella causazione del sinistro stradale causato da un cinghiale, viene accolto il secondo motivo con rinvio in diversa composizione al Tribunale di Ancona.

Avv. Emanuela Folignoù

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