Riconoscimento postumo del danno biologico

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Riconoscimento postumo del danno biologico attraverso la rivalutazione

Riconoscimento postumo del danno biologico: è lecito rivalutare il risarcimento postumo alle vittime del dovere? (Cass. Sez. lav., ord. interl. 11 marzo 2021, n. 6931)

Riconoscimento postumo del danno biologico: L’ordinanza interlocutoria n. 6931/21 della Corte di Cassazione chiede se la categoria delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base alla normativa vigente al tempo della liquidazione, sia soggetta a rivalutazione prevedendo non soltanto l’eventuale aggravamento fisico, ma anche il riconoscimento postumo del danno biologico e morale.

Riconoscimento postumo del danno biologico: in caso di dubbi interpretativi sulla consecutio temporum delle norme quali sono i criteri di rivalutazione dei danni riconosciuti per le lesioni conseguenti ad infortuni occorsi alla vittima del dovere?

L’Ordinanza interlocutoria a commento nasce a seguito della conferma, in primo grado e in secondo grado, della domanda svolta da un Vigile del Fuoco congedato dal servizio e dichiarato vittima del dovere a causa di lesioni riportate in conseguenza dell’infortunio occorso durante l’attività.

Al Vigile del Fuoco veniva riconosciuta la percentuale di invalidità complessiva del 25%, comprensiva del danno morale, e il Ministero dell’Interno veniva condannato all’erogazione degli assegni vitalizi speciali previsti per le vittime del terrorismo, estesi alle vittime del dovere.

La Corte d’Appello stabiliva che la rideterminazione della percentuale di invalidità, con l’inclusione del danno morale, non poteva limitarsi solamente alla rideterminazione dell’invalidità riconosciuta ed indennizzata antecedentemente all’entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, che prevedeva questo regime di tutela, dovendosi applicare, anche per le rivalutazioni erogate dopo entrata in vigore della legge, il principio di rivalutazione e di liquidazione del danno morale.

È necessario distinguere tra nuova determinazione del danno e rivalutazione dell’invalidità già riconosciuta e il danno morale non sempre rientra tra le voci rivalutate.

Secondo il Ministero dell’Interno, datore di lavoro, la corretta applicazione dei criteri di rivalutazione dell’invalidità già riconosciuta ed erogata devono essere più stretti.

In particolare, la corretta rivalutazione dovrebbe essere quella svolta previa scomputo del danno morale dalla percentuale di invalidità riconosciuta in prima battuta, con conseguente disconoscimento di ogni criterio di rivalutazione degli assegni periodici speciali previsti dall’art. 2 della l. n. 407/1998 e di cui all’art. 5 della l. n. 206/2004, essendo questi correlati alla sussistenza di una percentuale di invalidità pari ad almeno il 25%.

Il criterio risarcitorio delineato all’esito del parere del Consiglio di Stato n. 565/2006 comporta una semplificazione del criterio di valutazione dell’invalidità complessiva, che deve essere coordinato relativamente all’estensione del sistema di calcolo della percentuale di invalidità permanente.

Tale sistema prevede una valutazione della condizione globale della salute della vittima e dell’infortunato nei propri aspetti fisici, psichici e morali, vagliando in quale misura vi sia l’incisione permanente nella capacità lavorativa. La base di rivalutazione del danno non patrimoniale, quindi, dovrebbe essere individuata in un unico valore percentuale di invalidità permanente.

Pertanto, nel rinvio interlocutorio, si chiede che venga chiarito se la L. 206/2004 renda obbligatori maggiori livelli di protezione delle vittime del dovere prevedendo meccanismi di rivalutazione di incremento sostanziale, anche ai danni già liquidati, allo scopo di conseguire un riconoscimento postumo del danno biologico e morale rivalutato.

La questione è stata rimessa al primo presidente della Corte di Cassazione affinché vagli l’opportunità di assegnare la decisione alle Sezioni Unite, essendo necessario dare uniformità normativa rispetto ai criteri di rivalutazione del danno che, per impostazione resa dalla L. n. 206/2004 e dagli interventi del Consiglio di Stato e successivamente della Cassazione mediante sentenza n. 11101/2020.

Avv. Emanuela Foligno

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