Per la caduta dalla bicicletta riconosciuta la responsabilità della Provincia in quanto custode della strada e del Comune poiché doveva attivarsi al fine di assicurare le condizioni di sicurezza temporaneamente compromesse dai lavori (Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III, Sentenza n. 1213/2021 del 30/07/2021 RG n. 6418/2018

Il danneggiato cita a giudizio il Comune e la Provincia onde vederne dichiarata la responsabilità per i danni patiti a seguito della caduta dalla bicicletta avvenuta sulla strada.

Deduce l’attore che la responsabilità del sinistro doveva ascriversi ex art. 2051 c.c. alla Provincia, quale proprietaria della strada , e al Comune , quale proprietario della rete idrica comunale e committente dei lavori di riparazione male eseguiti da impresa appaltatrice, tanto da lasciare la buca presente sul manto stradale.

L’attore narra di avere subito un danno alla persona per invalidità temporanea e permanente nonché un danno patrimoniale per spese mediche sostenute, per la distruzione della bicicletta e per la perdita dell’anno scolastico.

La causa viene istruita con l’espletamento di C.T .U. medico -legale e l’assunzione di prove testimoniali.

Secondo l’attore il sinistro si sarebbe verificato sulla strada provinciale a causa dell’irregolarità della pavimentazione stradale, tale da far perdere il controllo della bicicletta.

L’attore ravvisa una duplice relazione di custodia: quella in capo alla Provincia, pacificamente proprietaria della strada, e quella del Comune, in quanto proprietario della rete idrica per la cui manutenzione sarebbero stati eseguiti i lavori da cui sarebbe originata la buca.

La responsabilità ex art. 2051 c.c. , si fonda sulla possibilità di riscontrare a carico del chiamato a rispondere dei danni, un effettivo potere di governo della cosa sussumibile nel concetto di custodia rilevante ai fini della richiamata norma.

Elemento costitutivo della domanda risarcitoria è la ricorrenza della figura dei custode, cioè dei titolare di una effettiva e non occasionale disponibilità, sia essa materiale che giuridica, della cosa , che abbia il potere di controllare la cosa, la capacità di modificare la situazione di pericolo venutasi a creare, il potere di escludere qualsiasi terzo dall’ingerenza sulla cosa.

Ergo nei confronti del Comune convenuto non può discorrersi di relazione di custodia, bensì di responsabilità ex art. 2043 c.c. della cattiva esecuzione di lavori di manutenzione di un manufatto diverso dalla strada (la rete idrica) , solo in occasione dei quali sarebbe stato alterato e rovinato il manto stradale.

Le fotografie prodotte in giudizio ritraggono il tratto stradale nel quale sarebbe avvenuto il sinistro e, in particolare, il rappezzo di asfalto senz’altro fonte di pericolosità e idoneità a provocare sinistri.

E’ ben visibile un vistoso scalino presente sul sedime stradale, al centro della corsia di marcia percorsa dal ciclista, la cui idoneità a provocare la perdita di controllo del mezzo appare verosimile in considerazione del carattere repentino dell’irregolarità, della profondità della stessa (alcuni centimetri), della sua scarsa visibilità e prevedibilità e della sua collocazione su strada in forte pendenza.

La Provincia adduce quale fatto esonerativo dalla propria responsabilità, ascrivibile all’ambito del fortuito, il fatto del terzo, costituito dall’improvvido intervento di rattoppo fatto eseguire dalla società concessionaria della gestione e manutenzione della rete idrica del Comune.

L’intervento manutentivo eseguito non risulta essere stato comunicato alla Provincia stessa, e comunque riguardava la rete idrica, esclusa dal perimetro di vigilanza e controllo della Provincia, ma appartenente al Comune.

Sussiste, dunque, la responsabilità della Provincia di Varese sulla base della norma speciale invocata, in mancanza della rigorosa prova liberatoria richiesta.

Escluso l’eventuale concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, 1° comma, c.c., pacifica la responsabilità della Provincia quale cusote della strada, viene condannato anche il Comune per avere provveduto in ordine ai lavori senza alcuna preventiva o successiva comunicazione alla Provincia stessa, impedendole di venire a conoscenza dell’insidia presente sulla strada e di intervenire al fine di rimuovere la situazione di pericolo.

Entrambi i soggetti avevano l’obbligo di vigilare e controllare l’esatta esecuzione dei lavori e il regolare e corretto ripristino della strada dopo i lavori.

Il Comune, quale proprietario della rete idrica, anche nel cui interesse venivano svolti i lavori di manutenzione, non poteva trascurare il fatto che i lavori medesimi comportavano la manomissione del manto stradale di proprietà provinciale.

Era obbligo del Comune, dunque, ex art. 2043 c.c., attivarsi al fine di assicurare le condizioni di sicurezza temporaneamente compromesse dai lavori.

Venendo alla liquidazione dei danni patiti dall’attore, il CTU ha determinato : – inabilità temporanea assoluta per 5 per ricovero ospedaliero; – invalidità temporanea parziale al 75%, al 50% ed al 25% per 20 giorni ciascuna per il periodo di convalescenza, con postumi permanenti nella misura del 4%.

Nulla viene riconosciuto all’attore riguardo la perdita dell’anno scolastico. Il ricovero ospedaliero ha avuto una durata limitata a cinque giorni e la convalescenza, caratterizzata da invalidità temporanea solo parziale, non ha superato i due mesi, in parte nel periodo estivo, sicchè non vi è la prova del nesso causale tra conseguenze del sinistro e perdita dell’anno scolastico.

Egualmente, nulla viene riconosciuto per il danno alla bicicletta non essendo stata fornita la prova che il mezzo fosse di proprietà del danneggiato.

Conclusivamente, il Tribunale condanna la Provincia di Varese, il Comune e la società appaltatrice in solido tra loro, al pagamento della somma di EUR 8.789,00, oltre alle spese di lite liquidate in euro 3.500,00.

Avv. Emanuela Foligno

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