Indennità di accompagnamento ai minori, limiti del sindacato sulla CTU e personalizzazione della valutazione

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La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto (Cass. OL 3.8.2026 n. 24402) torna a pronunciarsi in materia di indennità di accompagnamento ai minori e sui limiti del sindacato del giudice rispetto alle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU).

Indennità di accompagnamento: la Cassazione chiarisce i criteri di valutazione

Una questione già affrontata dagli stessi Ermellini, qualche anno fa ma evidentemente non in maniera consolidata.Le critiche alla CTU devono essere esaminate dal giudiceUna questione già affrontata dagli stessi Ermellini, qualche anno fa ma evidentemente non in maniera consolidata.

La decisione offre importanti chiarimenti sia sul fronte processuale (valutazione delle critiche alla CTU) sia su quello sostanziale (requisiti per il riconoscimento della prestazione assistenziale).

Le critiche alla CTU devono essere esaminate dal giudice

Il primo principio affermato dalla Corte attiene al modo in cui il giudice dell’opposizione deve gestire le contestazioni mosse dalle parti alla consulenza tecnica:

Sussiste comunque il dovere di misurarsi con tutte le censure sollevate dalle parti, e di motivare su di esse rientrando nella discrezionalità circoscritta propria del giudicante in fase di art. 445 bis. n. 6 la scelta se disporre o meno la rinnovazione della CTU, ma tale decisione non può prescindere dall’esame critico delle osservazioni mosse.

Infatti una volta che le critiche alla CTU siano adeguatamente motivate e puntuali è irrilevante che esse evidenzino errori scientifici, carenze diagnostiche o semplici difformità nella valutazione della condizione sanitaria.

Quando spetta l’indennità di accompagnamento: i requisiti previsti dalla legge

Sul piano sostanziale, la pronuncia ribadisce i confini rigorosi ma inclusivi che definiscono il diritto all’indennità di accompagnamento (art. 1, l. n. 18/1980):

L’indennità spetta in caso di impossibilità (e non di mera difficoltà) di compiere gli atti quotidiani della vita.

Tale condizione non richiede l’assoluta inidoneità allo svolgimento di ogni attività, potendo derivare anche da una soggettiva incapacità legata all’età, a condizioni o qualità personali, particolarmente rilevante quanto come nella fattispecie oggetto di queste linee si ha a che fare con minori di età.

Rammentiamo che ai minori non si applica alcuna percentualizzazione e dunque, ai fini dell’indennità di accompagnamento, è sufficiente che essi presentino una difficoltà a deambulare autonomamente, oppure che necessitino di assistenza continua, perché incapaci di svolgere, da soli, i comuni atti della vita. Ma cosa significa questa definizione?

A fronte dell’interpretazione molto restrittiva, che si fornisce generalmente in sede amministrativa, con riferimento pressoché esclusivo agli atti elementari della vita (camminare, mangiare, vestirsi, lavarsi, ecc.) la giurisprudenza in ogni grado, invece, fornisce una interpretazione molto più ampia del requisito della “incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita”.

L’accompagnamento ai minori richiede una valutazione personalizzata

In presenza di soggetti di minore età, in particolar modo se bambini molto piccoli, ai fini dell’indennità di accompagnamento:

  • L’incapacità di compiere gli elementari atti giornalieri della vita non deve intendersi solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale tali atti;
  • L’incapacità di intendere il significato degli atti, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psico-fisica.

Pertanto, l’indennità di accompagnamento deve essere riconosciuta anche in presenza di incapacità di compiere fisicamente gli atti quotidiani della vita, quando la persona debba essere continuamente assistita.

Assistenza continua: quando la difficoltà del minore integra il requisito sanitario

La necessità di assistenza continua, ai fini dell’indennità di accompagnamento per un minore, sussiste:

  • Quando un minore “non è in grado di determinarsi autonomamente”;
  • Quando la mancanza di assistenza lo esporrebbe a situazioni di pericolo per sé o per gli altri, quando il minore non possiede la capacità d’intendere il significato, la portata, la necessità e l’importanza degli atti quotidiani “ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica”.

Il giudice di merito deve considerare tali elementi per valutare la complessiva autonomia del soggetto, intesa anche come capacità di comprendere il significato, la portata e la necessità degli atti quotidiani per la salvaguardia della propria condizione psicofisica.

Richiamando un orientamento consolidato e risalente (Cass. n. 7032/2023 e n. 20121/2026), la Corte conferma che ai fini del riconoscimento della prestazione rileva anche l’impossibilità di compiere un solo atto, purché presenti tre requisiti fondamentali:

  • Abbia una cadenza quotidiana.
  • Sia caratterizzato da un’inerenza costante alla persona.
  • Svolga una funzione essenziale per le ripercussioni sulla vita e sulla salute in rapporto agli altri atti della vita giornaliera.

Si tenga presente che è compito del giudice il vaglio della funzione imprescindibile dell’atto eventualmente ritenuto impossibile per la parte privata ricorrente, la sua occasionalità, ovvero l’estraneità al novero degli atti necessari che scandiscono l’esistenza stessa della persona e ne caratterizzano, condizionandole, le giornate.

Minori con disabilità: conta anche l’incapacità di autodeterminarsi

È possibile affermare che ciò che continua a mancare è una valutazione attenta e concreta delle circostanze individuali della persona esaminata, tale da portare effettivamente ad una valutazione sartoriale delle condizioni, anche eventualmente risalendo all’ora per allora, per la circostanza in cui sia trascorso un lasso di tempo rilevante fra l’inizio del procedimento amministrativo e l’effettività della visita.

Si tratta di un elemento cardine per tutta questa tipologia di giudizi ma in modo particolare quando l’esaminando è minore di età proprio in considerazione della evolutività della condizione rispetto ad un soggetto in crescita.

Il fatto stesso che a distanza di due anni e mezzo la Cassazione abbia dovuto tornare a pronunciarsi su un argomento già affrontato dimostra come la questione non sia ancora risolta.

Dunque ancora non consolidata risulta essere la natura di accomodamento ragionevole di una valutazione puntuale e attenta.

È agevole qualificare la necessaria personalizzazione che emerge dall’argomentato della Cassazione, come un vero e proprio adeguamento processuale che come tale deve essere conosciuto, sempre presente ed esigibile dalla parte privata.

Se quanto sopra è vero, riteniamo che un siffatto grado di approfondimento personologico e diagnostico per determinare l’indennità di accompagnamento mal si concili con la circostanza che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. costituisce – anche nelle ipotesi di giudizio ordinario ex n. 6 – in una sostanziale delega in bianco al consulente medico legale nominato ovvero confermato in seconde cure.

La valutazione del minore non può basarsi su modelli standardizzati

Nei procedimenti minorili, infatti ignorare le specificità evolutive, cognitive o relazionali di un minore applicando moduli standardizzati significa esporlo a un pregiudizio. Prevedere che l’apparato giudiziario adotti i necessari accomodamenti ragionevoli trasforma la tutela del minore da un principio ideale a una prerogativa giuridica esigibile, ridefinendo il volto di una giurisdizione che sceglie di farsi misura della persona.

Se quanto sopra è vero, riteniamo che un siffatto grado di approfondimento personologico e diagnostico per determinare l’indennità di accompagnamento mal si concili con la circostanza che il giudizio ex art. 445 bis c.p.c. costituisce – anche nelle ipotesi di giudizio ordinario ex n. 6 – in una sostanziale delega in bianco al consulente medico legale nominato ovvero confermato in seconde cure.

Valutare un minorenne richiede un approccio radicalmente diverso rispetto all’adulto secondo un reticolo complesso di fattori

La plasticità evolutiva: La mente, la personalità così come le capacità di un minore non sono strutturate in modo definitivo.

La consulenza medico-legale non può limitarsi al momento del fatto, dovendo analizzare la persona nel suo complesso comprese le dinamiche relazionali e la capacità di discernimento, trattandosi in ultima istanza della gestione del percolo anche verso terzi.

Si tratta dunque di un contrasto forse non percepito fra la complessità della valutazione tecnica-personologica e medico legale sottostante e la semplificazione del quadro processuale di riferimento, tanto più avendo a che fare con soggetti minori.

Il difficile equilibrio tra semplificazione processuale e tutela effettiva della persona

Infatti se la riforma del sub procedimento per l’espletamento delle consulenze d’ufficio – già in verità operata con legge 69/2009 – ha finito per inserire gran parte del contraddittorio all’interno delle operazioni peritali, mediante lo scambio della bozza e delle osservazioni, cui l’ausiliare risponderà per iscritto nel corpo della relazione che viene depositata in cancelleria, con uno schema in se molto semplice e lineare nella prassi rappresenta uno dei punti maggiormente critici per una gestione equilibrata delle controversie, tenendo conto della assoluta accelerazione dei termini ed a fronte di una preponderanza del ruolo del perito in questa specifica fase, quasi a configurare una pressoché totale assenza di giudizio.

Siffatto contrasto si evidenzia drammaticamente quando, pur a fronte di un ricorso dichiarato ammissibile, si proceda non con il rinnovo della consulenza tecnica quanto con la conferma dell’incarico già assegnato nella fase precedente, a meri chiarimenti ovvero anche quando si dichiari inammissibile il ricorso di merito per difetto di critica, senza procedere alla valutazione che invece – per chi vuole intendere – è il punto centrale della questione e la cui mancanza costituiva l’ossatura centrale delle critiche mosse alla consulenza tecnica, come nella fattispecie concreta che ha portato al giudizio di legittimità.

Non ci si avvede che – secondo i principi riaffermati in questa sede – la verifica della inerenza dell’atto ritenuto impossibile per quello specifico soggetto ricade nella valutazione che deve compiere il magistrato titolare del fascicolo, aspetto che – è evidente – mal si concilia con l’intento – dichiarato dalla norma e confermato da anni di pratica giudiziaria – di alleggerire e deflazionare il contenzioso liberandolo dall’appesantimento della fase di accertamento del requisito sanitario.

Silvia Assennato – Avvocato e Disability Manager

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