Violazione degli obblighi di sicurezza e nesso causale in materia di infortunio sul lavoro (Cassazione civile, sez. lav., dep. 04/03/2022, n.7247).
Violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. , deve sussistere, unitamente al nesso causale tra l’assenza per malattia e l’evento infortunistico.
La Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Vasto che accertava l’illegittimità del licenziamento intimato per avvenuto superamento del periodo di comporto.
La Corte di merito ha accertato che il CCNL di settore, art. 52, prevedeva in relazione ad un’anzianità superiore a sei anni un periodo di comporto di sedici mesi da calcolare nell’ambito di un triennio. Ha preso atto del fatto che il lavoratore si era assentato per 506 giorni, ma che dalle assenze andavano scomputate quelle comunque riferibili ai tre infortuni sul lavoro sofferti tenuto conto anche del mancato mutamento delle mansioni, che pure era stato sollecitato dal lavoratore, evidenziando che aveva provato il nesso causale tra dette assenze, oltre che l’avvenuta violazione degli obblighi di sicurezza da parte della datrice di lavoro. Infine, Ha ritenuto provato che le operazioni cui si era dovuto sottoporre il lavoratore erano anch’esse causalmente collegate all’infortunio citato.
La società datrice ricorre in Cassazione.
Deduce la ricorrente che se la circostanza che il lavoratore abbia rinunciato alla prestazione INAIL, non implica che la malattia possa essere imputata all’infortunio, tuttavia a giudizio della ricorrente, in mancanza di una richiesta di riapertura dell’infortunio, dovrebbero essere esclusi i periodi di malattia successivi all’attestata guarigione da parte dell’Istituto.
La censura è inammissibile e non coglie il senso della motivazione della sentenza.
La Corte di Appello ha escluso dal computo utile ai fini dell’accertamento dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, tutte le assenze maturate nel periodo dal 31 ottobre 2013 al 9 giugno 2014 e dal 27 luglio 2014 al 28 luglio 2015, avendo accertato che il lavoratore aveva provato l’esistenza di un nesso causale con una malattia da ricollegare ad una compiuta violazione degli obblighi di sicurezza da parte del datore di lavoro.
La censura, invece, si appunta sulla circostanza che detti periodi di malattia erano successivi alla certificazione di avvenuta guarigione dagli esiti dell’infortunio. Si tratta di ragionamenti che si muovono su piani diversi.
La circostanza che sia stata attestata una guarigione dagli esiti temporanei di uno specifico infortunio, non esclude che possano persistere delle conseguenze permanenti che, come nel caso in esame, rendano morbigeno l’ambiente di lavoro in relazione alle modalità di espletamento della prestazione –e dunque in violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c..
Quest’ultimo ragionamento, sul quale si fonda la decisione, non è colpito dalla censura che viene dichiarata inammissibile.
La sentenza impugnata, con un percorso logico e fattualmente aderente alle allegazioni delle parti ed alle prove acquisite, ha ricostruito che le assenze accumulate dal lavoratore erano conseguenti ad una situazione di incompatibilità, cui la datrice di lavoro pur sollecitata non ha posto rimedio, tra le mansioni assegnate ed i postumi permanenti del primo infortunio e di quelli che sono poi seguiti sempre sul medesimo arto.
Ergo, il Giudice d’Appello ha seguito un percorso logico, traendone la conclusione della riferibilità delle assenze a patologie connesse alla violazione degli obblighi di sicurezza per la mancata adozione da parte della datrice di lavoro delle precauzioni necessarie in relazione allo stato di salute del lavoratore, che le era ben noto.
“le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, in quanto riconducibili alla generale nozione di infortunio o malattia contenuta nell’art. 2110 c.c., sono normalmente computabili nel previsto periodo di conservazione del posto, mentre, affinché l’assenza per malattia possa essere detratta dal periodo di comporto, non è sufficiente che la stessa abbia un’origine professionale, ossia meramente connessa alla prestazione lavorativa, ma è necessario che, in relazione ad essa ed alla sua genesi, sussista una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per la violazione degli obblighi di sicurezza.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Avv. Emanuela Foligno
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