Accolto il ricorso di un uomo che aveva riportato lesioni in seguito a una caduta su una strada comunale piena di buche, buia e poco illuminata
Con l’ordinanza n. 14474/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo che aveva convenuto in giudizio il Comune per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in curo 97.012,11 oltre al danno morale, per omessa custodia e vigilanza dei luoghi. L’attore deduceva di aver subito gravi lesioni personali in seguito ad una caduta avvenuta mentre percorreva a piedi una strada comunale piena di buche, buia e poco illuminata.
Il Tribunale di Foggia aveva rigettato la domanda attorea ritenendo che, sulla base delle fotografie allegate, l’ostacolo sul quale l’attore era inciampato fosse ben visibile e dunque il comportamento disattento dello stesso fosse idoneo a interrompere il nesso di causalità, secondo le regole che governano la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia ex art. 2051 c.c.
La pronuncia era stata confermata anche in sede di appello. La Corte territoriale aveva infatti ritenuto correttamente applicati dal Tribunale i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità da cose in custodia prevista all’art. 2051 c.c., in quanto il comportamento poco attento dell’appellante integrava il c.d. caso fortuito incidentale.
In altri termini, la concreta possibilità per il danneggiato di percepire la situazione di pericolo comportava l’esclusione dell’eventuale presenza di una insidia o trabocchetto nel manto stradale, ragione per la quale i giudici di merito avevano escluso il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva che la Corte di Appello aveva falsamente attribuito alla colpa del danneggiato la responsabilità dell’incidente, per via di una malintesa interpretazione del caso fortuito. Il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento sulla base di fotografie risalenti a circa tre mesi successivi all’accaduto e scattate alle ore 10.30 del mattino mentre l’incidente sarebbe avvenuto alle ore 17.30 quando il sole era già tramontato. Inoltre, i giudici di merito avrebbero ritenuto provato il caso fortuito sulla base di un dato, la visibilità dell’ostacolo, non risultante dagli atti di causa ma dedotto dalle fotografie.
Il Collegio distrettuale avrebbe omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio ossia la scarsa luminosità presente all’ora del sinistro, affermando al contrario, in base alle fotografie, la piena visibilità dell’ostacolo senza in alcun modo considerare l’orario in cui si sarebbe verificato l’evento. Inoltre, avrebbe attribuito valore di prova ad elementi che non avevano quel valore, ma soprattutto che non erano stati allegati e dunque non potevano essere assunti ad elementi di prova, ricavando la prevedibilità dell’evento da un giudizio ipotetico non basato su dati oggettivi, in quanto non sarebbe stata provata né motivata l’inadeguatezza della camminata del danneggiato rispetto all’età dello stesso e allo stato dei luoghi.
Gli Ermellini hanno effettivamente ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.
Per la Cassazione, in particolare, il giudice dell’appello ragionando sulla sussistenza di una interruzione del nesso causale, aveva ritenuto che l’evento della caduta del danneggiato non potesse dirsi ricollegato causalmente e, dunque, “cagionato” (il che non implica necessariamente in via esclusiva, assumendo rilievo anche il cagionare in concorso con altra causa). La Corte territoriale, quindi, non aveva correttamente motivato la propria decisione, nella quale aveva ritenuto che il ricorrente, stante la conoscibilità dell’insidia, avrebbe dovuto procedere con cautela in quanto sulla base delle prove l’ostacolo sul quale era inciampato era pienamente visibile. Il Collegio aveva fondato tale decisione sulla visibilità dell’insidia fondandosi esclusivamente sull’analisi delle fotografie allegate al verbale della Polizia locale ritenendole ‘dato sufficiente’ per confermare la valutazione operata dal Tribunale; aveva, tuttavia, omesso di pronunciarsi in merito alla questione della visibilità dell’insidia (dove il ricorrente censurava al contrario la mancata visibilità dovuta all’ora tarda di una giornata di novembre a differenza delle fotografie scattate ad un diverso orario”.
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