Respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva il riconoscimento del coefficiente di maggiorazione per ogni anno di lavoro svolto alle dipendenze dell’azienda datrice
La Cassazione, con l’ordinanza n. 21409/2021 si è pronunciata sul ricorso di un lavoratore che si era visto riconoscere, in sede di merito, i benefici per l’esposizione ad amianto secondo il coefficiente 1,25 ai fini della determinazione dell’ammontare della pensione, avuto riguardo al periodo di esposizione qualificata all’amianto dedotto in giudizio e comunque nel limite massimo previsto dalla legge (art. 13, comma 8, I. n. 257 del 1992, e succ. modif. ed integr.). Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente denunciava, tra gli altri motivi, che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla parte della domanda concernente il riconoscimento del coefficiente di maggiorazione per ogni anno di lavoro svolto dal ricorrente alle dipendenze dell’azienda datrice all’interno delle gallerie metropolitane di Roma e dei depositi per oltre dieci anni, eseguendo lavorazioni a contatto con l’amianto e inalandone le polveri tossiche.
Gli Ermellini hanno ritenuto infondata la doglianza proposta.
Nel caso in esame, infatti, la non corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in merito al punto contestato non sussisteva, atteso che la Corte territoriale aveva statuito, anche nel dispositivo, circa il diritto rivendicato, esattamente nei termini oggetto della domanda; la Corte aveva, in altri termini, riconosciuto il diritto del lavoratore sia a conseguire i benefici per l’esposizione qualificata all’amianto per un periodo ultradecennale, sia a vedersi applicare il coefficiente di rivalutazione, non avendo rilievo, in sede di legittimità, la ragione della scelta della misura del coefficiente di 1,25 per ogni anno di lavoro utile, non intaccata da una specifica censura.
La redazione giuridica
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