Le Sezioni Unite si pronunciano sull’importante questione del travisamento della prova impugnata in sede di legittimità (Cass. civ., Sez. Unite, sent., 5 marzo 2024, n. 5792).
Questo il principio di diritto reso: “Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.
La vicenda
Gli eredi di un pittore deceduto hanno convenuto dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma chiedendo la condanna alla restituzione di un’opera. Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda ed ha dichiarato la Galleria Nazionale tenuta alla restituzione dell’opera.
In particolare, il Giudice ha attribuito valore confessorio a due missive del 13 febbraio 2012 e 1° luglio 1967 provenienti dalla Galleria Nazionale. Ha così ritenuto provato che il dipinto fosse stato consegnato dal pittore, per il tramite della Galleria Marconi di Milano, alla Galleria Nazionale di Roma in forza di un contratto di comodato. Quindi ha ritenuto non provato dai convenuti che il dipinto fosse stato consegnato alla Galleria Nazionale ad altro titolo.
La Corte d’Appello, invece, rigetta la domanda di restituzione dell’opera considerando che le due missive del 1967 e del 2012 provenienti dalla Galleria Nazionale non possedevano valore confessorio.
La vicenda approda in Cassazione e con ordinanza interlocutoria del 27 aprile 2023, n. 11111, la terza sezione della Corte ha ritenuto che i primi tre motivi ponessero la questione del travisamento del contenuto oggettivo della prova e che al riguardo vi fosse un contrasto giurisprudenziale, rimettendo, perciò gli atti per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite alla Prima Presidente, che ha provveduto in conformità.
La questione sottoposta alle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite sono chiamate a dirimere il conflitto giurisprudenziale relativo al fatto se possa dedursi in sede di legittimità, per il tramite del numero 4 dell’articolo 360 c.p.c., la violazione dell’articolo 115 c.p.c. determinata dall’essere il Giudice di merito incorso nel c.d. “travisamento della prova”.
Secondo l’orientamento tradizionale, recepito dall’ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29 marzo 2023, delle due l’una:
- o il c.d. travisamento della prova è il prodotto di un errore percettivo del Giudice e allora il rimedio è la revocazione,
- o è il prodotto di un errore valutativo ed allora non v’è rimedio (né in sede di revocazione né) in sede di legittimità.
Viceversa, secondo l’ordinanza n. 11111 del 27 aprile 2023, il c.d. travisamento della prova andrebbe a collocarsi in uno spazio logico che non è né quello dell’errore percettivo, destinato ad essere intercettato dalla revocazione, né quello dell’errore valutativo sottratto al giudizio di legittimità; si tratterebbe di un errore revocatorio che però consente il ricorso al giudice di legittimità: un errore revocatorio che non ricadrebbe entro l’ambito di applicazione dell’articolo 395, n. 4, c.p.c., bensì dell’articolo 360, n. 4, in relazione all’articolo 115 dello stesso codice.
La soluzione del contrasto
Le S.U. riconoscono (riferendosi all’ordinanza n. 11111) che col negare la sindacabilità col ricorso per cassazione del travisamento della prova, si finirebbe per secondare il consolidarsi di “un’inemendabile forma di patente illegittimità della decisione, in contrasto con il principio dell’effettività della tutela, qualora essa si fondi sulla ricognizione obbiettiva del contenuto della prova che conduca ad una conclusione irrimediabilmente contraddetta, in modo tanto inequivoco quanto decisivo, dalla prova travisata, su cui le parti hanno avuto modo di discutere”.
Il travisamento della prova in senso proprio è un travisamento bifronte, al quale possono ricondursi sia il momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività, sia il momento dell’individuazione delle informazioni probatorie che dal dato probatorio, considerato nella sua oggettività, possono per inferenza logica desumersi.
Ergo è da ritenersi corretto l’orientamento tradizionale (recepito dall’ordinanza interlocutoria n. 8895 del 29 marzo 2023), che individua il travisamento della prova nell’errore percettivo del Giudice. In altri termini, può dirsi che il travisamento della prova sussiste in caso di svista riguardante il fatto probatorio in sé.
La disamina del contrasto si conclude con l’affermazione del seguente principio di diritto:
“Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale”.
Avv. Emanuela Foligno