A brevissima distanza da altra analoga pronunzia (Cassazione Civile, sez. III, 27/02/2024, n.5221), la Cassazione si pronuncia sul rapporto tra clausola claims made e legge Gelli Bianco sulla responsabilità sanitaria. Ovvero se la ultrattività della copertura assicurativa rappresenta il modello base di assicurazione obbligatoria pensato dalla l. n. 24/2017, oppure un’eccezione e una deroga del meccanismo generale, quando si realizzi una causa di cessazione dell’attività medica (Cassazione Civile, sez. III, 12 marzo 2024, n. 6490).
La vicenda
In un caso di responsabilità medica, il Tribunale di Roma (sent. 208/2013) accoglieva la domanda risarcitoria per oltre ottantamila euro e di manleva, rigettando l’eccezione di inoperatività della polizza in forza della clausola claims made che limitava la garanzia assicurativa alle richieste di risarcimento pervenute entro dodici mesi dalla cessazione del contratto.
La Corte d’Appello di Roma (sent. 2795/2020), invece, riteneva nulla la clausola claims made regolata dall’art. 8 della polizza, perché essa aveva reso il contratto di assicurazione privo di causa concreta in ragione dell’eccesiva limitazione temporale della copertura e della mancata previsione di alcuna sunset clause, l’ha sostituita con una clausola di ultrattività reperita dal modello legale di claims made tipizzato dal legislatore.
La questione
La prima questione è se la ultrattività della copertura assicurativa rappresenta non il modello base di assicurazione obbligatoria pensato dalla legge Gelli, ma un’eccezione e una deroga del meccanismo generale, quando si realizzi una causa di cessazione dell’attività medica. Il problema è la mancata previsione di una copertura per il periodo di almeno 10 anni dopo la cessazione del contratto e la liceicità della sostituzione della clausola claims made con la clausola di ultrattività decennale (stabilito appunto dalla legge Gelli).
Il vaglio della Corte di Cassazione
In primo luogo, la Suprema Corte osserva che i Giudici di Appello erroneamente hanno ravvisato un buco di copertura, attribuendolo alla mancata previsione di una sunset rule che assicurasse l’ultrattività della copertura assicurativa per almeno un decennio dopo la cessazione del contratto. Nel caso di specie, la clausola assicurativa non escludeva la ultrattività della copertura assicurativa, “prevedendo che la garanzia fosse valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato entro 12 mesi dalla cessazione del contratto, sempre che il fatto che ha originato la richiesta si sia verificato durante il periodo di validità della polizza”.
La S.C. richiama i propri precedenti (Cassazione civile sez. III, 28/04/2017, n.10506; Cassazione civile sez. III, 28/04/2017, n.10509) e ribadisce che è immeritevole la clausola claims made che copre solo i danni ed il risarcimento richiesti nel periodo di durata dell’assicurazione, per cui l’assenza di una clausola di ultrattività:
- “ridurrebbe il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall’assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. Questo iato temporale è inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno”;
- porrebbe “l’assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra (fa dipendere la prestazione dell’assicuratore da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento);
- costringerebbe l’assicurato a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti, legittimando l’assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni ove quella richiesta sia mancata”.
È da escludersi che la mera mancata previsione di una sunset clause porti alla nullità per difetto di causa concreta. Il Giudice di merito doveva verificare se la specifica conformazione della clausola, cioè la combinazione tra copertura pregressa ed ultrattività annuale, riguardata alla luce del rapporto tra rischio e premio, svuotasse di ogni ragion pratica il contratto.
L’errata interpretazione della legge Gelli Bianco
Infine, la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che la legge Gelli abbia tipizzato un modello di copertura assicurativa incentrato anche sulla previsione di una clausola postuma di durata decennale. La citata legge prevede (art. 11) che l’ultrattività decennale sia prevista per la sola ipotesi della cessazione definitiva dell’attività professionale, offrendo una garanzia anche rispetto a fatti generatori della polizza che si siano verificati nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura (anch’esso a sua volta decennale, come appunto previsto dal primo periodo dell’art. 11).
La scelta del legislatore è stata quella di imporre l’utilizzo del meccanismo claims made con il solo vincolo della retroattività decennale, lasciando impregiudicata l’apponibilità di una clausola di garanzia postuma (se non nel caso di cessazione definitiva dell’attività professionale) aggiuntiva.
Avv. Emanuela Foligno








