Polizze sanitarie claims made: vessatorietà o immeritevolezza?

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Corte di Cassazione, III Sezione Civile, n. 10506/2017 (avv. Sabrina Caporale)
Tra i temi più dibattuti e forse … amati dalla dottrina specialistica in materia di assicurazione della responsabilità, vi è quello della validità delle clausole c.d. claims made, presente nella sostanziale totalità delle polizze sanitarie e in larga parte dei modelli, attualmente in uso, di copertura delle responsabilità civili (professionali e non).
Ebbene, è di solo qualche giorno fa la pronuncia della III Sezione Civile della Cassazione, che ha affermato che La clausola c.d. claims made, inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un’azienda ospedaliera, per effetto della quale la copertura esclusiva è prestata solo se tanto il danno causato dall’assicurato, quanto la richiesta di risarcimento formulata dal terzo, avvengano nel periodo di durata dell’assicurazione, è un patto atipico immeritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c. in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore, e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.
Claim made, letteralmente significa “richiesta fatta” e delimita l’oggetto della copertura assicurativa ai soli sinistri per i quali, nel corso di operatività della garanzia, il terzo danneggiato abbia presentato formale richiesta di risarcimento.
Il modello si contrappone a quello che, in piena applicazione dello schema di fonte codicistica, viene definito “loss occurence o act committed” e che prevede l’indennizzabilità dei danni derivanti da fatti commessi dall’assicurato nel periodo di vigenza della garanzia, a prescindere dalla data in cui il terzo abbia formalizzato la propria richiesta.
Gia nel 2006, si registrava una sentenza del Tribunale civile di Roma che dichiarava la nullità delle clausole citate ai sensi dell’art. 1895 c.c., poiché queste ultime, «consentendo l’indennizzabilità di rischi già verificatisi al momento della stipula del contratto, rappresentano l’assicurazione di un rischio putativo», cioè l’assicurazione di rischio già verificatosi che le parti, in buona fede, ritengono sussistente.
Nel caso deciso con la sentenza in commento, il contratto di assicurazione – stipulato da una Azienda sanitaria e la propria compagnia assicurativa – prevedeva una clausola (l’art. 23 delle condizioni generali) la quale estendeva la copertura alla responsabilità dell’assicurata per i fatti commessi sino a tre anni prima della stipula del contratto, a condizione che la richiesta risarcitoria pervenisse all’assicurata stessa nel periodo di vigenza del contratto; ed escludeva la copertura della responsabilità dell’assicurata per i fatti commessi in costanza di contratto, ma per i quali la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato le fosse pervenuta dopo la scadenza del periodo assicurativo.
Nell’anno 2003 si verificava un danno, a seguito di un intervento chirurgico – a detta del paziente, imperitamente eseguito, il quale nel 2005 presentava richiesta di risarcimento danni contro l’Azienda sanitaria .
Ebbene, posto che la polizza assicurativa, per quest’ultima, scadeva il 31 dicembre 2003, si trattava di stabilire se essa, ed in particolare, la clausola c.d. claims made citata, fosse da ritenersi vessatoria o meno, per l’assicurata, ai sensi dell’art. 1341 c.c.
La questione, dopo il severo giudizio dei giudici di merito, fu sottoposta al vaglio dei giudici  di legittimità, che l’affrontarono sotto l’ulteriore profilo della meritevolezza degli interessi tutelati. Bisognava, in altre parole, stabilire se la clausola così formulata, fosse da ritenersi ugualmente “diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela”, anche laddove escludeva il diritto all’indennizzo per i danni causati dall’assicurato in costanza di contratto, ma dei quali il terzo danneggiato ne avesse chiesto il pagamento dopo la scadenza dello stesso. (c.d. richieste postume).
Ebbene, la “meritevolezza” –secondo i giudici della Corte – è un giudizio (non un requisito del contratto, come erroneamente sostenuto da parte della dottrina), e deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso perseguito.
Tale risultato dovrà dirsi immeritevole quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia e al buon costume o all’ordine pubblico.
In passato la Suprema Corte ha già chiarito, quali sono i contratti o patti contrattuali che, pur formalmente rispettosi della legge, risultano immeritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, comma secondo, c.c. qualora essi hanno per scopo o per effetto, quello di:

  • attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per l’altra (sentenza 22950/15; 19559/15).
  • porre una delle parti in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra (sentenze 4222/17; 3080/13; 12454/09; 1898/00; 9975/95);
  • costringere una delle parti a tenere condotte contrastanti coi superiori doveri di solidarietà costituzionalmente imposti (sentenza 14343/09);

Ora, venendo al caso in esame, una clausola che esclude le richieste postume appare certamente immeritevole di tutela per i motivi che seguono:
1) in primo luogo, in quanto essa attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita.
La clausola claims con esclusione delle richieste postume riduce infatti il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall’assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. È infatti praticamente impossibile che la vittima di un danno abbia la prontezza e il cinismo di chiederne il risarcimento illico et immediate al responsabile.
Ciò determina – affermano gli Ermellini – uno iato tra il tempo per il quale è stipulata l’assicurazione (e verosimilmente pagato il premio) e il tempo nel quale può avverarsi il rischio. È vero che tale iato ricorre anche in alcuni tipi assicurativi (es. nei trasporti marittimi, nei quali la copertura inizia al momento della caricazione anche se il contratto è stato stipulato prima di tale momento), ma è altresì vero che in quei contratti prima dell’inizio della copertura, o dopo la sua fine, non è possibile l’avveramento del rischio (la merce non può essere perduta dal vettore prima della caricazione o dopo la scaricazione), mentre nell’assicurazione della responsabilità civile sanitaria è ovviamente possibile che l’assicurato causi danni a terzi anche negli ultimi mesi, o giorni, od ore precedenti la scadenza del contratto.
Questo iato temporale, è tuttavia, inconciliabile con il tipo di responsabilità professionale cui può andare incontro il medico, la cui opera può talora produrre effetti dannosi a decorso occulto, che si manifestano a distanza anche di molto tempo dal momento in cui venne tenuta la condotta colposa fonte di danno.
Non soltanto.
2) Essa pone, altresì, l’assicurato in una posizione di indeterminata soggezione rispetto all’altra.
“La clausola claims made, infatti, fa dipendere la prestazione dell’assicuratore delle responsabilità civile non solo da un evento futuro ed incerto ascrivibile a colpa dell’assicurato, ma anche da un ulteriore evento futuro ed incerto dipendente dalla volontà del terzo danneggiato: la richiesta di risarcimento.
L’avveramento di tale condizione, tuttavia, esula del tutto dalla sfera di dominio, dalla volontà e dall’organizzazione dell’assicurato, che non ha su essa alcun potere di controllo. Ciò determina conseguenze paradossali, che l’ordinamento non può, ai sensi dell’art. 1322 c.c. avallare.
La prima è che la clausola in esame fa sorgere nell’assicurato l’interesse a ricevere prontamente la richiesta di risarcimento, in aperto contrasto col principio secolare secondo cui il rischio assicurato deve essere un evento futuro, incerto e non voluto.
La seconda conseguenza paradossale è che la clausola claims made con esclusione delle richieste postume pone l’assicurato nella seguente aporia: sapendo di avere causato un danno, se tace e aspetta che sia il danneggiato a chiedergli il risarcimento, perde la copertura; se sollecita il danneggiato a chiedergli il risarcimento, viola l’obbligo di salvataggio di cui all’art. 1915 c.c”.
3) In ultimo, l’immeritevolezza, discende dal fatto che essa, elevando la richiesta del terzo a “condizione” per il pagamento dell’indennizzo, legittima l’assicuratore a sottrarsi alle proprie obbligazioni (di solidarietà) ove quella richiesta manchi: con la conseguenza che se l’assicurato adempie spontaneamente la propria obbligazione risarcitoria prima ancora che il terzo glielo richieda (come correttezza e buona fede gli imporrebbero), l’assicuratore potrebbe rifiutare l’indennizzo assumendo che mai nessuna richiesta del terzo è stata rivolta all’assicurato, sicché è mancata la condicio iuris in cui il contratto subordina la prestazione dell’assicuratore. Esito, certamente paradossale, posto che quanto più l’assicurato è zelante e rispettoso dei propri doveri di solidarietà sociale, tanto meno sarà garantito dall’assicuratore.
Di qui l’enucleazione del principio di diritto sopra citato.

Avv. Sabrina Caporale

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