Il paziente asserisce di avere subito danni alla salute in conseguenza di un intervento svoltosi nell’anno 1993, dopo il rigetto della domanda in primo grado, la Corte di Appello condanna la Struttura sanitaria al risarcimento del danno. Al vaglio della Cassazione la interessante circostanza della garanzia postuma decennale delle polizze assicurative (Cassazione Civile, sez. III, 27/02/2024, n.5221).
La vicenda
Il paziente conveniva davanti al Tribunale di Roma la Provincia Religiosa di San Pietro dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio-Fatebenefratelli quale gestore dell’ospedale Villa San Pietro a Roma, per ottenerne il risarcimento dei danni che avrebbe patito in conseguenza di un intervento chirurgico avvenuto il 9 agosto 1993. La convenuta si costituiva e otteneva autorizzazione a chiamare alcune compagnie assicurative in rapporto a due polizze.
Il Tribunale, con sentenza del 4 marzo 2015, rigettava la domanda principale, assorbito il resto. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 febbraio 2020, accoglieva l’appello principale condannando la Provincia Religiosa a risarcire il paziente nella misura di 14.856,73 euro e condannando a manlevarla Cattolica e Unipolsai quali coassicuratrici per la polizza A, nonché Cattolica, Zurich Insurance e Reale Mutua quali coassicuratrici per la polizza B.
Il ricorso in Cassazione
Cattolica e Zurich hanno presentato ricorso in Cassazione, cui ha aderito Reale Mutua con controricorso includente ricorso incidentale.
In sintesi, lamentano le assicurazioni che il Giudice d’Appello abbia ritenuto di procedere, senza alcuna domanda, ad integrare i contratti assicurativi, applicando l‘articolo 1419, secondo comma, c.c. per inserire nelle due polizze una garanzia postuma decennale così da renderle efficaci/operanti nell’agosto 2007 (data in cui il paziente chiedeva il risarcimento dei danni per l’intervento avvenuto nel luglio 1993).
Per completezza espositiva si sintetizzano i rapporti assicurativi controversi
Per la polizza B – stipulata originariamente con Duomo Uni One e poi passata a Cattolica, in coassicurazione con Zurich Insurance e Reale Mutua, valida per il periodo 31 dicembre 1992-31 dicembre 2002 – e per la polizza annessa valida per il periodo 21 febbraio 1996-31 dicembre 1997 con clausola di retroattività triennale –, la Provincia Religiosa aveva chiesto la manleva, essendole giunta la richiesta del paziente con raccomandata ricevuta l’8 agosto 2007.
Per la polizza A Cattolica e Unipolsai avevano eccepito la inoperatività, in quanto il rischio assicurato non sarebbe stato l’evento dannoso bensì la richiesta di risarcimento; pertanto per la stipulata clausola claims made la garanzia sarebbe stata “non operante” e sarebbero spirate le prescrizioni breve (articolo 2952 c.c.) e decennale.
Il Giudice d’Appello ha affermato che la polizza B è una polizza claims made con retroattività triennale mentre la polizza A è una polizza claims made pura, e ha invocato S.U. 22437/2018, per cui occorre verificare se il contenuto delle polizze rispetta i “limiti imposti dalla legge” alle assicurazioni di responsabilità civile ai sensi dell’articolo 1322, primo comma, c.c.; e i criteri normativi oggi vincolanti in ordine alle assicurazioni per responsabilità sanitaria stabiliti dagli articoli 10 e 11 l. 24/2017.
Integrazione contrattuale per la garanzia postuma
Nel concreto, per “evitare buchi di copertura” in relazione all’applicabile prescrizione decennale, la Corte di Appello ha reputato possibile una “integrazione contrattuale” ex articolo 1419, secondo comma, c.c. nel modo che segue.
Per la polizza B è “già prevista dal contratto… la retroattività triennale a coprire la responsabilità civile” della Provincia Religiosa per l’evento verificatosi a luglio 1993; “la mancata previsione di una sunset clause decennale ha provocato il buco di copertura, in quanto la richiesta del risarcimento dei danni alla Provincia Religiosa era avvenuta l’8 agosto 2007 “entro i dieci anni successivi alla scadenza contrattuale del 31 dicembre 1997”.
Per la polizza A la situazione è identica: è stata emessa con decorrenza dal 31 dicembre 1992 e scadenza al 31 dicembre 2002.
Pertanto, secondo i Giudici di Appello, è possibile l’integrazione dei contratti ai sensi dell’articolo 1419, secondo comma, c.c. con “copertura assicurativa ultrattivà decennale con la condanna delle due compagnie alla prestazione ex art. 1910 c.c. della richiesta manleva”, non essendosi maturata l’eccepita prescrizione del diritto alla copertura dal momento che la Provincia Religiosa aveva denunciato tempestivamente il sinistro “con la comunicazione del settembre 2007 che ha comportato la sospensione del relativo corso“.
Ciò posto, la polizza claims made pura superando l’asserto che sarebbe stata “troncata” dalla stipulazione di un’altra, a partire dal 31 marzo 1995: ciò, se fosse accaduto, avrebbe dovuto essere provato e comunque sarebbe stata questione fattuale – era durata fino al 31 dicembre 2002, per cui formalmente aveva coperto i “richiami di copertura” fino ad allora.
Il Giudice d’Appello ha in effetti prolungato il periodo di tutela di dieci anni in più, come un termine di prescrizione decennale, che comunque raddoppia il contenuto della polizza, così coprendo il claims made avvenuto nel 2007.
Al riguardo, la Corte territoriale giustifica la necessità di questa “protrazione” con l’applicabilità proprio della prescrizione decennale; la prescrizione deve però partire dal richiamo – che infatti costituisce il dies a quo dell’esercizio del diritto, che potrà così alla fine prescriversi –, altrimenti è come assorbita nella durata del contratto, assommandosi a quella pattuita dalle parti e ledendo dunque l’autonomia negoziale (e qui infatti la Corte giunge a farne una proroga ab origine del contratto, e per ben dieci anni).
Il ricorso viene accolto in parte qua, assorbito il resto.
Avv. Emanuela Foligno