È stalking perseguitare l’ex marito per il versamento del mantenimento

0
stalking-assegno-mantenimento

La Cassazione ha confermato la condanna per stalking di una donna che molestava e minacciava l’ex marito per il versamento del mantenimento (Cassazione Penale, sez. V, n. 9878 dep. 7 marzo 2024).

Entrambi i gradi di merito, ritenevano la donna responsabile dei reati di cui agli artt. 612 bis primo e secondo comma, 595, 635, 56 e 682 c.p., con condanna alla pena di anni 1 di reclusione oltre al risarcimento del danno cagionato alla parte civile.

I fatti

La donna ha reiteratamente posto in essere molestie e minacce consistite anche in ossessive e ripetute chiamate telefoniche nel corso delle quali pronunciava frasi ingiuriose nei confronti dell’ex marito riguardanti il versamento del mantenimento stabilito in sede di separazione.

Oltre che nei confronti dell’ex marito, la donna ha posto in essere comportamenti molesti e minacciosi anche nei riguardi della sorella dell’ex marito, citofonandole con insistenza e imbrattandole con vernice spray la saracinesca del negozio. Inoltre ha ingenerato un perdurante e grave stato di paura in entrambi i soggetti, tale da costringere l’ex marito a modificare le proprie abitudini di vita.

Il ricorso in Cassazione

L’imputata impugna la sentenza di condanna in Cassazione sostenendo l’errata qualificazione giuridica dei suoi comportamenti, che ha ritenuto coincidere in un esercizio arbitrario delle proprie ragioni e non in quello di stalking.

Secondo la tesi difensiva della donna, in entrambi i gradi di giudizio sarebbe stata trascurata l’assenza del dolo generico, ossia la volontà di porre in essere condotte di minaccia e molestie tese a cagionare nelle vittime un perdurante stato di ansia e paura per la propria incolumità, così da indurle a modificare le proprie abitudini di vita. La donna, in un evidente stato di conflitto con l’ex coniuge, derivante dalla mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento, avrebbe agito in una condizione di grave preoccupazione per le condizioni della figlia, malata e bisognosa di cure, tale da causare e condizionare le sue reazioni rispetto all’inadempimento economico dell’ex marito.

Le ragioni della Cassazione

La Cassazione preliminarmente evidenzia che la ratio dell’art. 612 bis c.p. non è da cogliere nello spettro degli atti considerati tipici, bensì nella loro reiterazione.

La Corte territoriale ha correttamente evidenziato il complesso di atti, di varia natura, posti in essere dalla donna nei confronti dell’ex marito, tra cui appostamenti, minacce, offese, insulti, messaggi offensivi pubblicati sui social network, ripetute e ossessive telefonate, danneggiamenti. Atti che hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei testimoni ma anche in quelle dell’imputata, che ha cercato di giustificare i propri comportamenti sostenendo le difficoltà economiche conseguenti al mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

Risultano correttamente applicati dai Giudici di merito i consolidati principi in tema di atti persecutori e sono, inoltre, stati correttamente ricostruiti i fatti in modo logico, in ordine all’elemento oggettivo e soggettivo del reato. La persona offesa ha dimostrato il suo grave e perdurante stato di ansia e paura attraverso le proprie dichiarazioni e con i suoi comportamenti conseguenti alla condotta dell’ex moglie.

La Corte di merito, inoltre, ha esattamente valorizzato la diversità di oggetto e bene giuridico tutelato dall’art. 612 bis c.p. da un lato, e dagli artt. 392 e 393 c.p. dall’altro, osservando come le pretese economiche rivendicate dalla ricorrente fossero un mero pretesto per umiliare e perseguitare l’ex marito. Non vi è stato, nei comportamenti della donna, il tentativo di recuperare le somme cui ha diritto. Le condotte persecutorie di stalking hanno di gran lunga travalicato le mere rivendicazioni economiche, acquisendo preminente rilievo rispetto a queste ultime.

La Cassazione, quindi, conferma pertanto la sentenza impugnata.

Avv. Emanuela Foligno

Leggi anche:

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui