Per la Suprema Corte la clausola realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore senza contropartita   

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile secondo cui la copertura è prestata soltanto se il danno causato dall’assicurato e la relativa richiesta di risarcimento formulata dal terzo avvengono nel periodo di durata dell’assicurazione è un patto atipico immeritevole di tutela, ai sensi dell’articolo 1322, comma secondo, del codice civile, in quanto realizza un ingiusto e sproporzionato vantaggio dell’assicuratore e pone l’assicurato in una condizione di indeterminata e non controllabile soggezione.
Sono le conclusioni cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 10506/2017 in riferimento alla cosiddetta clausola claims made. La vicenda ha origine dall’azione promossa da un cittadino nei confronti di un’Azienda ospedaliera per richiedere il risarcimento dei danni subito in conseguenza di un intervento chirurgico che assumeva imperitamente eseguito.
L’azienda aveva a sua volta chiamato in causa il proprio assicuratore, il quale negò di essere tenuto al pagamento dell’indennizzo in quanto il contratto escludeva la garanzia per i fatti illeciti commessi dall’assicurato, anche durante la vigenza del contratto, se la richiesta di risarcimento da parte del terzo fosse pervenuta, come nel caso in questione, dopo la scadenza del periodo di assicurazione indicato nella polizza.
La Suprema Corte, interpellata sulla questione di diritto relativa alla validità della clausola claims made, ha premesso, richiamando la Giurisprudenza della stessa Cassazione, che la clausola non rende il contratto privo di rischio e non ne comporta la nullità ex articolo 1895 del codice civile; inoltre non è vessatoria ai sensi dell’articolo 1341c.c.
Tuttavia, nel caso concreto, la stessa non è da considerarsi valida in quanto attribuisce all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato senza contropartita. La claims made, infatti, esclude di fatto tutti i danni causati dall’assicurato in prossimità della scadenza del contratto, essendo praticamente impossibile che la vittima di un danno abbia la prontezza di chiederne il risarcimento immediatamente al responsabile.

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