In tema di colpa medica, il giudice non può condannare un sanitario basandosi sul presupposto che una diversa condotta (ad esempio, un monitoraggio continuo della paziente) avrebbe evitato l’evento avverso, se non ricostruisce prima – con assoluta certezza processuale – l’esatta dinamica naturalistica e temporale della malattia. Se il decesso (nel caso di specie, di un feto) è causato da un evento acuto e fulmineo, come una trombosi dell’arteria ombelicale, la pretesa “condotta alternativa doverosa” (un taglio cesareo d’urgenza) potrebbe essere comunque inutile per questioni di tempistiche tecniche.
A stabilirlo è la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, che con la sentenza depositata il 28 luglio 2026 ha annullato con rinvio la condanna per interruzione colposa di gravidanza (art. 593-bis c.p.) a carico di un ginecologo in servizio presso un ospedale campano (Corte di Cassazione, quarta penale, sentenza 28 luglio 2026, n. 28581).
Il caso in esame
La tragica vicenda riguarda la morte in utero di un feto, causata da una trombosi dei vasi dell’arteria ombelicale. Il Tribunale di Napoli prima, e la Corte d’Appello poi, avevano condannato il ginecologo di turno. Secondo l’ipotesi accusatoria sposata dai…





