Il diritto di abitare in un determinato immobile comporta anche l’obbligo di pagare le spese relative all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria, pur non essendone il proprietario 

Se la casa coniugale viene assegnata al coniuge che non ne è proprietario, questi deve comunque pagare le spese condominiali di ordinaria amministrazione. Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 9920/2017 pronunciandosi su un caso che vedeva protagonista una coppia di coniugi separata.
Il Giudice aveva assegnato la casa coniugale, di proprietà della moglie, al marito, che quindi aveva continuato a soggiornarvi dopo la fine del matrimonio. L’appartamento era ubicato all’interno di un condominio, la cui amministrazione aveva successivamente chiamato l’uomo in giudizio per ottenere il pagamento delle spese condominiali non versate.
L’inquilino, tuttavia, si era opposto alla richiesta sostenendo che fosse la ex moglie, in qualità di proprietaria dell’immobile, a doversi intestare tali spese. Il Giudice di Pace, tuttavia, gli aveva dato ragione solo parzialmente condannandolo, in primo grado, al pagamento delle sole spese condominiali di ordinaria amministrazione e lasciando quelle di straordinaria amministrazione a carico della ex moglie.
Tale decisione era stata confermata anche dal Tribunale, pronunciatosi in grado di appello, determinando così la decisione dell’uomo, intenzionato a non pagare neppure l’ordinaria amministrazione, di ricorrere per Cassazione.
I Giudici Ermellini, tuttavia, non hanno accolto le argomentazioni dell’ex coniuge, ritenendole infondate. Secondo la Cassazione, infatti, se un soggetto ha diritto di abitare in un determinato immobile, questi, ai sensi delle normativa vigente (articoli 1026, 1004 e 1005 del codice civile), ha anche l’obbligo di pagare le spese relative all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria del condominio di cui l’appartamento faccia parte.
La decisione dei Giudici di merito di porre a carico della proprietaria dell’appartamento le sole spese relative all’amministrazione straordinaria, risultava corretta e la sentenza di condanna, pertanto, è stata confermata integralmente.

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