Pedone investito da automobile non assicurata (Tribunale Napoli, Sentenza n. 10927/2023 pubblicata il 28/11/2023).
Veicolo privo di assicurazione obbligatoria investe il pedone.
In danneggiato propone appello nei confronti dell’assicurazione, garante per il FGVS, avverso la sentenza n. 33658 /2018 del Giudice di Pace di Napoli con la quale era stata rigettata la domanda risarcitoria proposta con compensazione delle spese di lite.
Deduce l’erronea valutazione del materiale probatorio da parte del Giudice di Pace nel ritenere non provata la dinamica del sinistro come prospettata.
Innanzitutto viene rilevato che il caso concreto può essere certamente ricondotto alla previsione di intervento del FGVS. In tale ipotesi il danneggiato, deve non solo provare il verificarsi del sinistro nonché la sua riconducibilità all’azione di un veicolo per il quale operi il regime dell’assicurazione obbligatoria per la RCA ma anche la responsabilità di quest’ultimo. Tale responsabilità, tuttavia, può essere affermata anche sulla base delle presunzioni stabilite dall’art. 2054 c.c.
Dagli elementi probatori e dalla produzione documentale emerge la veridicità dell’assunto (pedone investito per sinistro effettivamente causato da un veicolo sprovvisto di assicurazione e non, ad esempio, per una caduta accidentale). Nello specifico può ritenersi accertato che il danneggiato veniva investito dall’autovettura sprovvista di assicurazione obbligatoria.
Conseguentemente vi sono le condizioni per l’intervento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Riguardo all’an, viene sottolineato che sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio sussiste in ordine all’effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione, atteso che il testimone escusso ha confermato di avere assistito al sinistro ed ha riferito (seppure genericamente) che lo stesso è effettivamente avvenuto secondo le modalità prospettate nell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
La deposizione testimoniale, invero, appare carente soltanto con riferimento ad elementi secondari della fattispecie. Gli elementi significativi del fatto storico riferiti dal testimone risultano certamente idonei a non far ritenere superata, nemmeno in parte, la presunzione di esclusiva responsabilità a carico del conducente del veicolo fissata dall’art. 2054, comma 1, cc.
In definitiva, non essendo rimasta incerta la dinamica del sinistro, in riforma della sentenza impugnata, viene affermata la esclusiva responsabilità del conducente del veicolo nella verificazione del sinistro oggetto di causa.
Dalla CTU è emerso che il pedone ha riportato “esito cicatriziale di ferita lacero-contusa I spazio interdigitale mano destra in destrimane” del tutto compatibili con la dinamica del sinistro. Viene riconosciuta una invalidità permanente nella misura del 2%, oltre a una inabilità temporanea parziale al 75% per 3 giorni, al 50% per 10 giorni e nella misura del 25% per ulteriori 15 giorni. Il tutto viene liquidato in euro 1.619,13, oltre euro 558,69 per inabilità temporanea ed euro 100,00 per spese mediche documentate.
Nessuna altra voce di danno viene liquidata, in particolare nulla viene riconosciuto a titolo di ulteriore danno non patrimoniale (cd. danno morale) in assenza di specifica allegazione da parte della originaria attrice.
La sentenza impugnata viene anche riformata in ordine alle spese processuali che devono seguire la soccombenza e vanno poste a carico delle originarie parti convenute. Anche le spese processuali del secondo grado di giudizio seguono la sostanziale soccombenza della appellata.
Avv. Emanuela Foligno
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