Frattura pluriframmentaria alla gamba sinistra del ciclista investito

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Frattura pluriframmentaria alla gamba sinistra del ciclista

Ciclista investito riporta una frattura pluriframmentaria (Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto, Sentenza n. 1076/2023 pubblicata il 27/11/2023).

Il danneggiato, alla guida della sua bicicletta, investito dall’autovettura Fiat Uno, adisce il Tribunale onde vedere accertata la responsabilità dell’investitore.                                            

 Il Giudice ritiene le domande fondate.

In ordine all’an debeantur, la ricostruzione della dinamica del sinistro fornita da parte attrice trova conferma nelle dichiarazioni orali rese dal testimone oculare.

Dalla fase istruttoria, pertanto, è risultato accertato che il veicolo Fiat non rispettava il segnale di stop all’incrocio, colpendo violentemente la bicicletta dell’attore provocandone la caduta.

In linea con le risultanze testimoniali, il nesso causale tra l’evento denunciato e le lesioni riportate, ovverosia frattura pluriframmentaria alla gamba sinistra, risultano accertate dal CTU : “ […] risulta possibile ricondurre causalmente le lesioni descritte nel verbale di Pronto Soccorso del 24.12.2007, all’evento per cui è causa. In particolare, il periziando, ha riportato una frattura biossea della gamba sinistra, meglio descritta radiologicamente come “frattura pluriframmentaria con distacco di frammenti scomposta sede distale della tibia sinistra con interessamento anche del malleolo. Presenza di frattura lievemente scomposta “a becca di flauto” al terzo medio superiore ed inferiore del perone sinistro” per caduta dalla bicicletta a seguito di urto di autoveicolo in marcia. Suddetta evenienza, in relazione alla tipologia di mezzi coinvolti e alla non definibile modalità di caduta del soggetto, appare da ricondurre causalmente al sinistro in oggetto, in assenza di ulteriori e differenti elementi diagnostici differenziali.

L’entità dei danni fisici subiti dall’attore, con una percentuale di invalidità permanente del 8%, quantificati nella misura complessiva di giorni 180 (centottanta) sono così suddivisi:

– Giorni 30 (trenta) di inabilità temporanea assoluta.

– Giorni 40 (quaranta) di invalidità temporanea parziale al 75%

– Giorni 40 (quaranta) di invalidità temporanea parziale al 50%

– Giorni 70 (settanta) di invalidità temporanea parziale al 25%

Utilizzando i criteri tabellari di Milano, il danno biologico è pari ad euro 19.316,00, comprensivo di inabilità permanente e temporanea. Considerato che in fase stragiudiziale la compagnia assicuratrice del veicolo Fiat ha riconosciuto un danno permanente del 7%, liquidando una somma di € 17,500,00, trattenuti dall’attore solo come acconto, la somma residua da versare ammonta ad € 1.816,00.

Viene rigettata la richiesta relativa al danno morale, al danno patrimoniale specifico e futuro, al lucro cessante ed al danno emergente, non dovuti, non avendo dimostrato l’attore tale sussistenza con sufficienti mezzi di prova.

I convenuti, in solido tra loro, vengono condannati anche al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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