Ritardata corresponsione del risarcimento da sinistro stradale e danno derivante (Cassazione civile, sez. III, 11/10/2023, n.28410).
I congiunti del danneggiato citano davanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Assicurazioni Generali Italia SpA, quale impresa designata per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada della Regione Campania, per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti iure proprio e iure hereditario in conseguenza del decesso del familiare derivante da incidente stradale provocato da veicolo rimasto non identificato, verosimilmente un camion che lo aveva schiacciato contro il guard rail.
Dopo una pronuncia non definitiva con la quale il Tribunale disponeva il pagamento, a titolo di provvisionale, delle somme per le quali era stata raggiunta la prova dell’an debeatur, all’esito di prove testimoniali e CTU, dichiarava la pari responsabilità del veicolo rimasto sconosciuto ex art. 2054 c.c., comma 2, e condannava l’Assicurazione a pagare il 50% di tutti i danni.
La ritardata corresponsione del risarcimento danni
Successivamente, la Corte d’Appello di Napoli, accogliendo parzialmente il gravame, liquidava nuovamente i danni e riconosceva il danno da ritardo, consistente nel pregiudizio subito dalle attrici per la ritardata corresponsione del risarcimento, operata mediante l’attribuzione degli interessi al tasso legale sull’importo corrispondente all’equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutato al momento del verificarsi del sinistro mortale mediante l’applicazione degli indici pubblicati dall’Istat ed anno per anno rivalutato fino alla data della decisione a titolo di interessi compensativi. In conseguenza della riliquidazione delle somme la corte del gravame ha condannato Generali Italia SpA a pagare alle appellanti la differenza tra quanto versato ed il limite del massimale con gli interessi e la metà delle spese del doppio grado di giudizio.
Il ricorso in Cassazione
L’Assicurazione ricorre in Cassazione lamentando (per quanto qui di interesse) che i Giudici, con la riliquidazione, avrebbero omesso di precisare l’importo complessivo del risarcimento per sorte capitale spettante agli eredi, e avrebbero ignorato che, in tema di azione risarcitoria a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, vige a carico dello stesso un massimale invalicabile.
Le censure sono fondate.
La L. n. 990 del 1969, art. 21, prevede che, nel caso di risarcimento dei danni liquidati dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, il risarcimento debba essere liquidato nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro in riferimento alla tabella vigente alla data in cui il danno si è verificato.
La somma complessiva del risarcimento danni
La Corte di Appello non ha indicato la somma complessiva dovuta per sorte capitale a titolo di risarcimento del danno, né ha osservato il limite del massimale fissato per il periodo, né ha esposto alcuna ragione per ritenere configurabile la mala gestio impropria della compagnia di assicurazioni che potesse giustificare il pagamento ultramassimale.
La Suprema Corte sottolinea il consolidato indirizzo secondo cui “Il danno da mala gestio dell’assicuratore della r.c.a. deve essere liquidato, allorché il credito del danneggiato già al momento del sinistro risultava eccedere il massimale, attraverso la corresponsione di una somma pari agli interessi legali sul massimale, ovvero, in alternativa, attraverso la rivalutazione dello stesso, se l’inflazione è stata superiore al saggio degli interessi legali, in applicazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, mentre, se lo stesso era originariamente inferiore al massimale e solo in seguito è levitato oltre tale soglia, il danno è pari alla rivalutazione del credito, cui va aggiunto il danno da lucro cessante liquidato secondo i criteri previsti per l’ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valore” (Cass., 3, n. 13537 del 13/6/2014, Cass., 6-3, n. 10221 del 26/4/2017, Cass., 6-3, n. 10221 del 26/4/2017, Cass., 6-3, n. 9666 del 19/4/2018; Cass., 3n. 29027 del 20/10/2021);
Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Napoli in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno