La Legge 104/1992 configura al beneficiario una qualità giuridica che contraddistingue la persona che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale.
Il Tribunale di Genova, decidendo sull’opposizione proposta dall’INPS avverso il riconoscimento di una condizione di handicap in situazione di gravità, la rigettava.
L’INPS non contestava le conclusioni del CTU inerenti i presupposti dell’indennità di accompagnamento e in punto di sussistenza dell’handicap, limitandosi a mere eccezioni di natura processuale.
Il ricorso in Cassazione
Contro tale pronuncia l’Istituto ricorreva alla Corte di Cassazione, articolando due motivi:
- Il primo, deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 100 e 445-bis c.p.c. e della L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3. Secondo l’Istituto, la sentenza impugnata avrebbe errato nel reputare ammissibile l’azione di mero accertamento dello status di handicap grave, in contrasto con il principio dell’improponibilità di azioni autonome di mero accertamento di fatti che non integrano da soli la fattispecie costitutiva di un diritto.
- Con la seconda doglianza, denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 130, del D.L. n. 203 del 2005, art. 10 e della Legge 104/1992, art. 3 comma 3.
La prima censura non è fondata
È pacifico che in tema di ATP ex art. 445-bis c.p.c., si ravvisa la sussistenza dell’interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave (Legge 104 del 1992, art. 3 comma 3), anche a prescindere dalla specificazione del beneficio che, in forza di tale riconoscimento, si rivendica.
La suddetta legge è improntata a una visione unitaria e a una tutela ad ampio raggio della persona disabile e configura la condizione di portatore di handicap come un vero e proprio status, come una qualità giuridica che contraddistingue la persona che “presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (L. n. 104 del 1992, art. 3 comma 1).
A tale condizione fisica si correlano numerose misure volte a rimuovere le discriminazioni che l’handicap ingenera.
Ciò posto, il portatore di handicap assume un pieno rilievo giuridico (sentenza n. 24953 del 2021), poiché ancorato al compito del nostro Stato di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (Cost., art. 3 comma 2).
Ragionando in tali termini si ricava che l’istanza per il riconoscimento dello stato psicofisico di portatore di handicap non richiede altra indicazione, al fine di integrare l’interesse ad attivare il procedimento di cui all’art. 445-bis c.p.c., laddove il medesimo stato sia stato in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo.
La sentenza impugnata, nell’affermare che l’handicap grave si atteggia come uno status, cui sono legate molteplici situazioni soggettive, e non come una mera condizione, improduttiva di effetti, è conforme alla giurisprudenza.
In altri termini, sono inammissibili le azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi irrelati della fattispecie costitutiva di un diritto. Tale fattispecie, invero, può formare oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e, quindi, nella sua interezza (Cass., S.U., 20 dicembre 2006, n. 27187).
Anche la seconda censura dell’INPS è infondata
Il legislatore ha individuato l’INPS quale unico legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali in materia di accertamento sanitario e amministrativo delle condizioni sanitarie dell’invalidità civile essendo venuto meno ogni riferimento normativo ad organi o istituzioni diversi dall’Inps, in ordine alla notificazione degli atti introduttivi del giudizio, nonché la soppressione della previsione legislativa che, nei giudizi previdenziali, qualificava Inps come litisconsorte necessario del Ministero dell’economia e delle finanze.
Tale elemento avvalora la legittimazione passiva dell’INPS e l’estraneità degli enti che corrispondono le singole provvidenze, chiamati a interloquire solo in un momento successivo, allo speciale procedimento delineato dall’art. 445-bis c.p.c.
Il ricorso viene integralmente rigettato (Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 2023, n. 4833).
Avv. Emanuela Foligno







