L’ATP non è finalizzato alla proposizione di una domanda in sede giudiziaria, ma è collegato alla proposizione di eventuali, future domande di tipo amministrativo (Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, Sentenza n. 2683/2021 del 23/06/2021 RG n. 3832/2020)

Con ricorso depositato in data 24/04/2020 il beneficiario della prestazione ha chiesto l’accertamento del requisito sanitario connesso alla pensione di invalidità civile di cui all’art. 3, comma 3, Legge 104/1992.

L’Inps, costituendosi in giudizio, deduce la presentazione da parte del ricorrente di nuova domanda amministrativa, prestando, pertanto, acquiescenza alla precedente domanda oggetto dell’azione giudiziaria.

Con ordinanza del 14.4.2021 le parti vengono invitate a dedurre in ordine alla sussistenza dell ‘interesse ad a gire con riguardo alla richiesta del requisito sanitario connesso all’art. 3, comma 3, L. 104/92.

La causa viene istruita con produzione documentale.

Ai sensi dell’art.11 L. n.222/1984, «…l’assicurato che abbia in corso o presenti domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all’assegno di invalidità o alla pensione di inabilità di cui agli articoli 1 e 2 non può presentare ulteriore domanda per la stessa prestazione fino a quando non sia esaurito l’iter di quella in corso in sede amministrativa o, nel caso di ricorso in sede giudiziaria, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato».

Il ricorrente ha presentato una nuova domanda amministrativa in data 19.5.2020, successiva al deposito del ricorso ex art.445 bis c.p.c. (depositato in data 24.4.2020 ), da cui ha tratto origine il presente procedimento; che, all’esito del nuovo iter amministrativo, è stata riconosciuta la sussistenza in capo alla stessa parte ricorrente della percentuale del 75%.

Avendo presentato una nuova domanda amministrativa, deve intendersi che il ricorrente abbia sostanzialmente prestato acquiescenza all’esito negativo della precedente visita medica consequenziale alla presentazione della prima domanda amministrativa, in quanto, come disposto dalle disposizioni normative, è preclusa la presentazione di una nuova domanda amministrativa se non all’esito del precedente iter amministrativo o, in caso di presentazione di ricorso giudiziale, all’esito del relativo procedimento.

Conseguentemente, la nuova domanda amministrativa presentata il 19.5.2020 può essere intesa esclusivamente come domanda di aggravamento delle condizioni di salute della parte richiedente rispetto al quadro sussistente all’epoca della presentazione della precedente domanda amministrativa.

Ergo, essendo venuto meno l’interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, non viene accolta la richiesta avanzata dal difensore di parte ricorrente di prosecuzione del procedimento con il giuramento del CTU , la cui nomina viene revocata .

Con riguardo, poi, alla domanda relativa all’accertamento del requisito sanitario connesso all’art. 3, comma 3, Legge 104/1992 viene rilevato che nel ricorso non è evincibile l’indicazione specifica dei benefici di cui concretamente la parte può beneficiare.

L’art. 445 -bis cpc stabilisce che l’espletamento dell’ATP costituisce condizione di procedibilità della domanda, come ha sottolineato peraltro anche la Corte Costituzionale nella sentenza n. n. 243 del 2014.

Difatti, il legislatore ha previsto un procedimento sommario, avente ad oggetto la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa che s’intende fare valere in giudizio, cui fa seguito un (eventuale) giudizi o di merito a cognizione piena.

Ciò comporta che, già il ricorso, con il quale si propone l’istanza di Accertamento Tecnico Preventivo, deve contenere tutti gli elementi propri di un ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 125 cpc, o, quanto meno, l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (art. 693 c.p.c.), con l’indicazione, quindi, del diritto di cui il ricorrente si afferma titolare e alla cui realizzazione è finalizzata l’istanza.

Una siffatta impostazione è del tutto rispettosa della teoria generale del diritto processuale ed in particolare della necessaria sussistenza dei presupposti dell’azione (interesse ad agire).

La sussistenza dell’interesse ad agire presuppone la necessità che l’azione sia indirizzata ad ottenere un’utilità pratica e che tale condizione deve sussistere anche in procedimenti tesi all’accertamento di situazione giuridicamente rilevanti.

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui “è jus receptum che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza, in quanto l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire”.

Ne deriva la inammissibilità del ricorso con cui è stato chiesto l’ATP, non potendo lo stesso essere finalizzato alla proposizione di una domanda in sede giudiziaria, ma risultando piuttosto collegato alla proposizione di eventuali, future domande di tipo amministrativo (Cass 11919/2015) .

Il Tribunale, concludendo, dichiara inammissibile il ricorso ex art.445 bis c.p.c. e revoca la nomina del CTU compensando le spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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