Danno differenziale derivante da sinistro stradale (Cassazione civile, sez. VI, dep. 07/12/2022, n.35936).
Danno differenziale derivante da sinistro stradale del lavoratore qualificato come infortunio in itinere.
Il Tribunale di Larino decidendo sulla domanda di risarcimento dei danni alla persona riportati a seguito di un incidente stradale verificatosi tra l’auto di sua proprietà e da lui condotta e quella antagonista, priva di assicurazione, il cui conducente decedeva a causa del sinistro, condannava gli eredi dello stesso – ritenuto esclusivo responsabile, in solido con l’impresa designata dal Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada, al risarcimento del danno differenziale subito dall’attore, detratti gli acconti versati, calcolato in Euro 149.358,81 e condannava l’Assicurazione a tenere indenni gli eredi entro il limite di Euro 1.138.430,25 e rigettava la domanda di surroga proposta da Inail in virtù dell’avvenuto riconoscimento, in favore dell’attore, dell’indennizzo per l’incidente concretante infortunio in itinere.
L’INAIL proponeva appello chiedendo, in sua parziale riforma, l’accoglimento della rivalsa proposta, tenendo conto del costo del sinistro pari ad Euro 632.299,95 al 22/5/2017.
La Corte d’Appello di Campobasso, accoglieva il gravame e condannava l’Assicurazione a pagare, in favore dell’Inail, l’importo di Euro 655.459,21 come da attestazione di costo dell’infortunio aggiornato.
L’Assicurazione impugna la decisione in cassazione lamentando che il Giudice d’appello non abbia considerato che il massimale messo a disposizione della compagnia era, fin dall’origine, incapiente a sostenere tutte le richieste risarcitorie.
L’errore in cui sarebbe caduta la Corte d’Appello sarebbe quello di non avere considerato che il diritto di rivalsa dell’Ente previdenziale non può mai sacrificare il diritto fondamentale del danneggiato all’integrale risarcimento del danno.
Con il secondo motivo deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e lamenta che la sentenza abbia omesso di considerare l’incapienza del massimale conseguente alla condanna risarcitoria subita ed eseguita dall’impresa designata nei giudizi già promossi dagli altri danneggiati del medesimo sinistro.
La Corte ritiene che non sussistano le condizioni per la trattazione camerale del ricorso, attesa l’importanza degli argomenti censurati e rinvia la causa alla Pubblica Udienza della Terza sezione Civile.
Avv. Emanuela Foligno
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